Finanziamento immobile adibito a caserma
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 335/2026, è nuovamente intervenuta sulla legittimità a finanziare immobili adibiti a caserma carabinieri, nel caso in esame con immobile di proprietà del Comune.
La Sezione ha risposto che è consentito utilizzare risorse comunali per finanziare lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà comunale adibito a Caserma dei Carabinieri, in relazione alla natura dei lavori medesimi che devono rientrare nel novero degli interventi che competono al proprietario dell’immobile.
Ciò non esclude che l’Ente possa e debba farsi promotore del coinvolgimento del Ministero dell’Interno nella misura in cui norme di finanza pubblica prevedano la contribuzione statale anche per interventi di siffatta tipologia.
Il coinvolgimento dei Comuni ricadenti nell’ambito di attività della Caserma ben può avvenire, fermi eventuali accordi preliminari ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, attraverso il ricorso all’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina l’istituto dell’Accordo di Programma.