La scelta del tipo di gara spetta al Consiglio comunale
Il TAR Veneto, con Sentenza n. 1712/2026, ha affermato che la scelta dell’affidamento del servizio in appalto anziché in concessione, deve ritenersi di competenza del Consiglio comunale in quanto riguarda l’individuazione del modello organizzativo del servizio,
In base all’art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, infatti il Consiglio comunale ha competenza, tra gli altri atti fondamentali, in relazione all’“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.
Nel caso in esame, il Consiglio aveva individuato il modello della concessione, ma il dirigente ha successivamente proceduto con affidamento diretto in appalto. Secondo il TAR, tale scelta non spettava al dirigente e andava motivata, analizzando anche le proposte dei soggetti interessati.
In un caso analogo a quanto in sentenza, è stato affermato da TAR Lombardia che “in relazione ai servizi pubblici locali, i due modelli di affidamento (concessione o appalto) non si pongano su un piano di parità, attesa la preferenza legislativa per la concessione, il che induce a ritenere che la scelta di variare lo strumento di affidamento (dalla concessione all’appalto), costituendo una novazione del rapporto che comporta un radicale mutamento del modello organizzativo del servizio, rientra nelle competenze dell’organo consiliare non potendo essere ricompresa tra le funzioni dirigenziali” (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 11-8-2025, n. 757).