Accrual, i lavori su beni in concessione si capitalizzano solo se c'è controllo

I lavori fatti dal Comune su un bene in concessione su cui ha il controllo pur non essendone proprietario, sono capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali e classificati tra i beni in concessione. Se invece il Comune non ha il controllo su quel bene, gli interventi fatti sui beni di terzi in concessioni sono caricati tra i costi a conto economico. Non è più possibile capitalizzarli tra le immobilizzazioni immateriali.

E’ quanto rileva la Ragioneria Generale dello Stato nella FAQ n. 27.


Domanda:

L’Ente ha in concessione dalla Regione un canale navigabile. Su tale canale l’Ente esegue lavori di manutenzione straordinaria.

I costi di questi lavori vanno iscritti:

tra le immobilizzazioni materiali, trattandosi di interventi su beni che l’Ente controlla (l’Ente fissa anche le tariffe di utilizzo); oppure

tra le immobilizzazioni immateriali (voce “Altre”, A.6 dell’attivo), in quanto i lavori riguardano beni di proprietà di terzi (la Regione)?

Inoltre, se fosse corretta la prima soluzione (immobilizzazioni materiali), il bene va classificato come “bene in concessione”?

Risposta:

Il quesito descrive una situazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’ITAS 4, per due ragioni:

1.l’Ente ha il controllo del bene (canale navigabile);

2.gli interventi sono di manutenzione straordinaria.

Pertanto, se il Comune (concessionario) controlla effettivamente il canale, deve:

-iscrivere il bene nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, classificandolo come “asset in concessione” (utilizzando la corretta voce del Piano dei Conti);

-capitalizzare i costi della manutenzione straordinaria solo dopo aver riclassificato il bene secondo quanto sopra.

Prima di procedere, il Comune deve verificare con attenzione chi eserciti realmente il controllo sul bene:

-se il controllo è del Comune (concessionario), si applica l’ITAS 4 come indicato;

-se invece il controllo rimane in capo alla Regione (concedente), non si applica la soluzione sopra descritta ma occorre fare riferimento al trattamento contabile previsto dall’ITAS 6 Accordi per servizi in concessione – concedente.

Infine, l’ipotesi di applicare l’ITAS 5 al caso in esame non è percorribile.