Indennità di funzione amministratori, riduzione dal 2026 per gli enti che avevano ridotto l'indennità in precedenza

L’art. 1 comma 20 ter DL 198/2022, poi reiterato, ha consentito siano riconosciute le risorse statali per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione amministratori enti locali anche nel caso in cui i beneficiari abbiano adottato e approvato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che tali risorse siano state utilizzate per tali finalità. Tuttavia, la deroga è finita il 31.12.2025. Dal 2026 i contributi si riducono.

Sul punto si è espressa anche la Corte dei Conti Liguria, con deliberazione n. 73/2026/PAR.

Dal punto di vista contabile, la questione non sembra riguardare, in via principale, la legittimità dell'indennità eventualmente corrisposta all'amministratore, bensì la sussistenza, dal 1° gennaio 2026, dei presupposti per il riconoscimento del contributo statale. In presenza di una rinuncia o riduzione ancora efficace rispetto alla misura massima prevista dalla normativa previgente, l'onere corrispondente alla misura non corrisposta resta a carico del bilancio comunale e, secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei conti Liguria nel 2026, non può essere trasferito sul finanziamento statale previsto dall'art. 1, commi 586 e 587, della L. 234/2021.

L’art. 1 comma 20 ter DL 198/2022 ha avuto la funzione di sanare i dubbi sorti sull'accesso ai contributi statali destinati a finanziare l'aumento delle indennità degli amministratori locali introdotto dalla Legge n. 234/2021, ai commi 583-587 dell'art. 1, che ha disposto un incremento delle indennità di funzione di sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali, prevedendo contestualmente uno specifico fondo statale destinato a concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni.

Fino al 31 dicembre 2025 le risorse ripartite ai sensi dei commi 586 e 587 dell'art. 1 L. 234/2021 sono riconosciute ai Comuni beneficiari anche quando questi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa allora vigente, purché le risorse siano state utilizzate per tali finalità.

Occorre subito evidenziare che il comma 586 art. 1 legge 234/2021 qualifica il finanziamento statale come concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni, mentre il comma 587 disciplina il riparto delle risorse e prevede, tra l'altro, che il Comune debba riversare allo Stato il contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Quindi, il contributo non finanzia genericamente il bilancio comunale, ma è correlato all'incremento delle indennità previsto dalla L. 234/2021.

Successivamente, il Ministero dell'Interno, attraverso propri chiarimenti, aveva sostenuto che i contributi fossero destinati esclusivamente ai comuni che corrispondevano agli amministratori l'indennità nella misura piena prevista dalla normativa previgente. In presenza di deliberazioni di rinuncia o riduzione delle indennità, il comune avrebbe potuto perdere il diritto al contributo o essere tenuto alla restituzione delle somme ricevute.

Per superare tale problematica è intervenuto l'art. 1, comma 20-ter, del D.L. 198/2022 (Milleproroghe), convertito nella Legge n. 14/2023, stabilendo che le risorse statali fossero comunque riconosciute ai comuni beneficiari anche se avevano adottato deliberazioni di rinuncia totale o parziale alla misura massima dell'indennità, purché le risorse fossero state utilizzate per finanziare gli incrementi previsti dalla legge.

La disposizione in deroga consentiva di mantenere il contributo statale quando ricorrevano contemporaneamente due condizioni:

1.il comune aveva deliberato in passato (in vigenza di DM 119/2000) una riduzione o una rinuncia all'indennità teoricamente spettante agli amministratori;

2.le somme trasferite dallo Stato erano state effettivamente impiegate per corrispondere l'incremento delle indennità previsto dalla Legge 234/2021.

In sostanza, il legislatore ha ritenuto irrilevante, ai fini del finanziamento statale, la circostanza che gli amministratori non percepissero la misura massima teorica prevista dal D.M. 119/2000 o dalle disposizioni previgenti.

La norma, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2023, è stata successivamente prorogata e la sua efficacia è rimasta operativa fino al 31 dicembre 2025.


Dal 1° gennaio 2026 la deroga non è più vigente
. Pertanto torna rilevante il regime ordinario e si ripropone il tema dell'ammissibilità al contributo statale per gli enti che presentano deliberazioni di rinuncia o riduzione delle indennità.

Effetti per i comuni dal 2026

L'effetto pratico più rilevante riguarda i comuni che:

-avevano deliberato una riduzione dell'indennità base degli amministratori;

-hanno beneficiato del contributo statale grazie alla deroga;

-continuano a corrispondere indennità in misura ridotta rispetto alla misura teorica massima.

Secondo le interpretazioni sviluppatesi sul tema, cessata la deroga tali enti non possono più contare integralmente sui trasferimenti statali e devono coprire l'eventuale onere con risorse proprie di parte corrente, fino a concorrenza del limite legale dell’indennità ammesso.

Dal 1° gennaio 2026, in presenza di una rinuncia o riduzione dell'indennità rispetto alla misura massima previgente, il Comune non può utilizzare il contributo statale per finanziare quella parte di indennità che non avrebbe corrisposto secondo il regime previgente. La Corte dei conti Liguria, con la citata deliberazione n. 73/2026/PAR, ha affermato che, cessata la salvaguardia del comma 20-ter, il regime ordinario torna ad applicarsi; il contributo statale è riconosciuto ai Comuni che già sostengono a carico del proprio bilancio l'indennità nella misura massima prevista dalla normativa previgente, così da compensare il maggior onere derivante dagli incrementi legislativi. La quota corrispondente alla mancata indennità derivante dalla rinuncia storica rimane a carico del Comune.

ATTENZIONE: la semplice riattivazione parziale della indennità non risolve il problema. La deliberazione della Corte dei conti Liguria n. 73/2026/PAR riguarda proprio un Comune nel quale il sindaco aveva rinunciato integralmente all'indennità e si ipotizzava di riattivarla parzialmente, nella misura finanziabile attraverso il contributo statale. La Corte ha escluso questa possibilità, venuta meno la disciplina transitoria, non è sufficiente riattivare l'indennità soltanto nella quota corrispondente al contributo statale per poter accedere al finanziamento.


Esempio

Situazione originaria

Comune di 8.000 abitanti.

Indennità teorica del sindaco ante riforma: € 3.000/mese (dato ipotetico). la misura previgente non era un unico importo di € 3.000 per tutti i Comuni: dipendeva dalla fascia demografica, come da D.M. 119/2000, oltre che dalle eventuali riduzioni applicate. Ai soli fini esemplificativi, si ipotizza che la misura dell'indennità prevista dal regime previgente fosse pari a € 3.000 mensili e che il sindaco avesse rinunciato al 20%.

Indennità effettivamente percepita: € 2.400/mese.

Nel 2022 la Legge 234/2021 porta l'indennità a:

€ 4.002/mese (valore a regime).

Maggior onere a carico del comune:

€ 4.140 - € 2.400 = € 1.740/mese.

Lo Stato assegna un contributo per concorrere a tale maggiore spesa.

Periodo 2022-2025

Nonostante la precedente rinuncia del sindaco al 20%, il comune mantiene il contributo statale perché opera il comma 20-ter DL 198/2022 e utilizza effettivamente le risorse per finanziare l'incremento dell'indennità.

Dal 2026

La deroga non esiste più.

Se permane la situazione di riduzione volontaria dell'indennità, il comune non rientra più tra i soggetti pienamente tutelati dalla norma eccezionale e deve finanziare il relativo differenziale con risorse proprie del bilancio corrente.

Per i comuni che avevano deliberazioni storiche di riduzione delle indennità, è opportuno verificare nel 2026:

il contenuto delle delibere di rinuncia ancora vigenti;

l'ammontare del contributo statale effettivamente assegnato;

le istruzioni del Ministero dell'Interno sul riparto annuale del fondo;

l'eventuale necessità di prevedere stanziamenti aggiuntivi nel bilancio di previsione per garantire la copertura delle indennità.

Dal punto di vista contabile, il problema non riguarda la legittimità dell'indennità corrisposta agli amministratori, ma il fatto che una quota di essa non sia più finanziata dal trasferimento statale e debba gravare integralmente sulle entrate correnti dell'ente.

Occorre verificare:

se la rinuncia era totale o parziale;

se era stata formalizzata con una specifica deliberazione dell'ente;

quale fosse l'importo effettivamente corrisposto;

quale fosse la misura massima prevista dalla disciplina previgente;

se la rinuncia o riduzione sia ancora efficace nel 2026;

se vi sia stata successivamente una deliberazione di ripristino o rideterminazione dell'indennità.