DL PA 2026, utilizzo economie per la progressività della performance
Il DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 - Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché' in materia di protezione civile - (DL PA 2026) prevede numerose innovazioni per gli enti locali, anticipate dal nostro portale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma. Adesso andiamo a riprendere le disposizioni di maggiore interesse, avvalendoci della relazione tecnica al provvedimento.
L'art. 1 (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione) comma 7 modifica l'utilizzo della economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale.
Il comma 7 modifica l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevedendo che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, siano destinate all’incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell’ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale. La misura costituisce assolvimento di uno specifico impegno assunto dal Governo nell’ambito dell’iter di approvazione della c.d. riforma merito (ordine del giorno Senato n. G/1778/4/1 - testo 2)
La norma attuale, invece, destina tali economie all'incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
Novella normativa:
7.All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.».
Richiamo normativo:
Dlgs 150/2009 art. 3 comma 5:
5.Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. Il trattamento retributivo legato alla performance è progressivo e strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Al fine di garantire alla valutazione effettività e progressività, non possono essere attribuiti, nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale o di livello corrispondente secondo il relativo ordinamento, punteggi apicali in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e il riconoscimento delle eccellenze di cui all'articolo 21 non può superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e distribuite secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.