L. n.119/2026: Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale
La legge 2 luglio 2026, n. 119, entrata in vigore il 19 luglio 2026, costituisce la più organica riforma del pubblico impiego degli ultimi anni.
Il suo intervento si sviluppa principalmente su due direttrici tra loro coordinate: la ridefinizione del sistema di misurazione e valutazione della performance, da un lato, e la riformulazione dei meccanismi di accesso e sviluppo della carriera dirigenziale, dall’altro.
Sul fronte della valutazione delle performance, il tratto più caratteristico della riforma è l’abbandono del modello gerarchico unidirezionale.
La legge introduce una logica plurisoggettiva, che coinvolge due nuovi attori nel processo valutativo: i collegi di dirigenti, chiamati a svolgere sessioni di calibrazione per correggere le asimmetrie nelle scale di giudizio, e gli utenti esterni, cui viene riconosciuta una funzione valutativa sulla performance organizzativa delle strutture.
Questi due strumenti non hanno, tuttavia, la stessa immediatezza applicativa: le sessioni di calibrazione collegiale sono operative dal 19 luglio 2026, mentre la partecipazione degli utenti esterni è subordinata all’adozione di apposite linee guida ministeriali, attese entro il 17 ottobre 2026 circa.
In ogni caso, il contributo degli esterni rimane di natura sussidiaria rispetto al giudizio del responsabile del personale, e la sua introduzione deve avvenire in modo graduale, tenendo conto della dimensione e della complessità organizzativa di ciascuna amministrazione.
Accanto alla plurisoggettività, la legge introduce vincoli quantitativi rigidi sulla retribuzione di risultato, immediatamente vincolanti dal 19 luglio 2026.
L’art. 3 stabilisce che i punteggi apicali non possono essere attribuiti a più del 30% delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica, e che le eccellenze non possono superare il 20% delle valutazioni apicali.
La combinazione delle due soglie comporta che le eccellenze non possano in concreto superare il 6% del totale delle valutazioni.
La norma interviene anche sulla destinazione delle risorse: le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti (accertate dagli organi di controllo) vengono redistribuite al personale non dirigenziale tramite contrattazione integrativa, in deroga al tetto di spesa del personale previsto dall’art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
Sul piano dei contenuti della valutazione individuale, la riforma attribuisce alla formazione un ruolo centrale e autonomo.
L’art. 9 introduce l’obbligo di tenere conto, nella valutazione del singolo dipendente, dei livelli di formazione raggiunti (distinguendo tra formazione iniziale, continua e mirata) in relazione alle risorse disponibili.
Per i dirigenti, si aggiungono la capacità di adempiere incarichi con obiettivi di particolare complessità e quella di raggiungere gli obiettivi formativi assegnati.
La stessa norma articola, altresì, la valutazione del potenziale in cinque caratteristiche trasversali: la flessibilità organizzativa e la capacità di superare schemi consolidati, la capacità realizzativa, la cooperazione interna ed esterna, la tempestività decisionale e la capacità di valorizzare i collaboratori costruendo gruppi ad alte prestazioni.
Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi, l’art. 4 fissa nel primo trimestre di ogni anno il termine per la loro assegnazione, mentre l’art. 5 richiede che gli obiettivi siano misurabili in termini oggettivi, determinati in numero tale da rispecchiare le reali priorità e con un peso correlato alla loro rilevanza.
Si tratta di prescrizioni immediatamente applicabili, che impongono alle amministrazioni un adeguamento già dal ciclo della performance in corso.
Infine, il ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione viene ridefinito dall’art. 7 su due aspetti fondamentali.
Il parere dell’OIV sull’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione diventa espressamente non vincolante, e la valutazione dei dirigenti di vertice è attribuita all’organo di indirizzo politico-amministrativo, con l’OIV che formula una proposta di carattere meramente istruttorio.
Tuttavia, questa qualificazione non consente alle amministrazioni di aggirare il confronto effettivo con il giudizio tecnico dell’OIV: la Cassazione, con la Sentenza n. 6109 del 17 marzo 2026, ha affermato che la discrezionalità dell’organo politico deve comunque confrontarsi con l’operato dell’OIV e che una valutazione fondata sul solo giudizio politico, senza reale interlocuzione con l’organo tecnico, rimane sindacabile in sede giurisdizionale.
In ogni caso, la revisione organica della disciplina degli OIV è demandata a Decreti Legislativi delegati da adottare entro il 19 gennaio 2027.