DL PA 2026, possibile nominare un Segretario di fascia C anche nei Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti, senza limiti temporali
Il DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 - Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché' in materia di protezione civile - (DL PA 2026) prevede numerose innovazioni per gli enti locali, anticipate dal nostro portale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma. Adesso andiamo a riprendere le disposizioni di maggiore interesse, avvalendoci della relazione tecnica al provvedimento.
L'art. 2 (Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità e l’autonomia organizzativa degli enti locali nonché in materia di segretari comunali e di province) al comma 8 consente, senza più limiti temporali, l'accesso di un Segretario comunale di fascia C nei Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti in caso di procedura andata deserta.
Il comma 8 introduce, a “regime”, una disciplina sostanzialmente analoga a quella di carattere temporaneo introdotta dall’articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4 del 2022 e dall’articolo 18-quater del decreto-legge n.143/2024, in scadenza il prossimo 31 dicembre in relazione al termine del PNRR. Ciò in ragione sia della imminente scopertura cui sarebbero destinate le sedi di segreteria attualmente occupate da segretari di fascia C che dei risultati estremamente positivi della disciplina transitoria in scadenza, la quale, ampliando il ventaglio di sedi per i segretari iscritti alla fascia iniziale di carriera, ha consentito la presa di servizio di molti nuovi segretari comunali e al tempo stesso la copertura di sedi storicamente prive di tale figura. La disposizione prevede, in particolare, che nei comuni compresi tra 3001 e 5000 abitanti - riservati, secondo il CCNL, ai segretari di fascia B - sia possibile la nomina anche dei segretari di fascia C, nel caso in cui, risultando la pubblicizzazione deserta, non sia stato possibile reperire un segretario abilitato. A differenza della disciplina legata al PNRR in precedenza richiamata, non viene previsto alcun limite temporale per tale incarico, possibile, invece, secondo la disciplina dell’articolo 12-bis citato, per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino a 24. L’incarico in parola, per conseguenza, potrà protrarsi per tutta la durata del mandato elettivo del sindaco, secondo la previsione dell’articolo 99, comma 2, del Tuel. Del pari, il ricorso all’istituto non incontra più il limite temporale massimo di 24 mesi complessivi durante il periodo di iscrizione in fascia C del segretario, previsto invece, dall’articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge n.113 del 2024. Si prevede, infine, che durante il periodo di incarico il segretario di fascia C, sostituendo quello di fascia B, percepisca la retribuzione complessiva prevista per la sede di titolarità. Il secondo periodo disciplina il trattamento economico dei predetti segretari di fascia C alla scadenza del relativo incarico e conseguente collocamento in disponibilità ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del Tuel. A tali fini si dispone che lo stipendio tabellare resterà comunque corrisposto secondo la fascia di iscrizione - C - secondo il combinato disposto dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n.465, e dell’articolo 35, comma 3, del CCNL del Contratto Collettivo nazionale di lavoro del comparto relativo all’Area delle Funzioni Locali del 23 febbraio 2026; la retribuzione di posizione verrà erogata secondo la popolazione dell’ultimo ente di titolarità, ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del predetto Contratto Collettivo.
NOVELLA NORMATIVA;
8.Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto relativo all'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026, la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo