Convenzioni di lottizzazione: discrezionalità nella disciplina degli oneri

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5826/2026, ha affermato che è legittima la clausola di una convenzione di lottizzazione che preveda lo scomputo degli oneri di urbanizzazione a fronte della cessione gratuita delle aree destinate alla realizzazione delle opere pubbliche.

In tal senso, la pronuncia valorizza il principio secondo cui, in materia urbanistica, "non sussiste un divieto assoluto per la pubblica amministrazione di modulare diversamente le poste economiche della convenzione", rientrando nella discrezionalità dell'ente la scelta delle soluzioni più idonee al perseguimento dell'interesse pubblico. Gli accordi convenzionali possono quindi fondarsi anche su un "nesso di corrispettività diverso da quello disegnato dalla norma, purché la complessiva funzione economico-sociale dell'accordo sia idonea al perseguimento dell'interesse pubblico e vi sia equilibrio tra gli interessi del privato e quelli dell'amministrazione".