Bilancio tecnico, gli aggiornamenti sui contratti servono subito

Le informazioni sull'equilibrio corrente libero (ovvero non vincolato) permanente sono la parte più importante del bilancio tecnico 2027-2029. Devono essere aggiornati i dati relativi a contratti, convenzioni, spese da legge, oneri di spesa corrente indotti dagli investimenti e loro copertura finanziaria data da entrate correnti stabili.

Entro il 15 settembre 2026 il responsabile del servizio finanziario deve predisporre e trasmettere il bilancio tecnico 2027-2029 sulla base delle informazioni disponibili a quella data, garantendone l'equilibrio con riferimento ai dati contabili conosciuti e alle previsioni formulate a legislazione vigente e ad amministrazione invariata. Ovviamente, il bilancio tecnico non rappresenta il bilancio definitivo. Il principio contabile prevede espressamente che alcuni allegati, in particolare FPV e FCDE, richiedano la collaborazione dei responsabili dei servizi per la loro definitiva elaborazione e che, dopo la trasmissione del bilancio tecnico, i responsabili dei settori formulino le previsioni di propria competenza.

Detto questo, è comunque utile che i settori non finanziari dell’ente trasmettano al settore ragioneria prima del 15 settembre tutte le informazioni utili per l’aggiornamento dei dati relativi ai contratti, le convenzioni, le spese dovute per legge e i dati rilevanti per l’aggiornamento delle entrate correnti libere ricorrenti (netto FCDE) a copertura.

Pertanto, entro il 15 settembre 2026, il responsabile finanziario predispone il bilancio tecnico 2027-2029 e ne verifica gli equilibri sulla base delle risultanze contabili e delle informazioni già disponibili, aggiornate dagli altri settori, se possibile (previa lettera di richiesta dati inviata dal dirigente finanze).

Dal 15 settembre 2026 in avanti, i responsabili dei servizi integrano, correggono o aggiornano le previsioni di rispettiva competenza, fornendo gli elementi mancanti necessari alla costruzione del bilancio di previsione 2027-2029 definitivo e della nota di aggiornamento al DUP (di durata diversa tra la parte strategica e la parte operativa).

Se durante l'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri, il responsabile finanziario deve segnalarli immediatamente agli organi competenti affinché siano individuate le necessarie misure correttive. Il principio contabile All. 4/1 Dlgs 118/2011 evidenzia che “Se nel corso dell’elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l’aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all’evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l’elenco con i relativi stanziamenti). In assenza di indirizzi dell’organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente. Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all’organo esecutivo.”

In sintesi: entro il 15 settembre 2026 deve esistere un bilancio tecnico 2027-2029 equilibrato sulla base delle informazioni disponibili al servizio finanziario, aggiornate dai diversi settori; le altre integrazioni e gli aggiornamenti provenienti dagli altri settori possono intervenire nella fase successiva, purché confluiscano nel percorso di formazione del bilancio di previsione definitivo.