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L’operatore economico non può omettere di dichiarare alla Stazione Appaltante i propri precedenti negativi considerandoli “irrilevanti”

Nel rigettare un ricorso avverso una delibera del Consiglio dell’ANAC con cui veniva disposta nei confronti di una società l’annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016 per omessa dichiarazione, da parte del legale rappresentate, di fatti e circostanze idonei ad integrare gravi illeciti professionali ai sensi del comma 5, lett. c) del medesimo articolo, applicabile ratione temporis, il Tar Lazio, Roma, Sezione Prima Stralcio, con sentenza n. 6002/2024 del 27 marzo, ha ribadito che l’operatore economico non può filtrare le dichiarazioni da rendere alla Stazione Appaltante in ordine ai requisiti generali di partecipazione alle procedure concorsuali dovendo, al contrario, dichiarare ogni situazione ed evento potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti senza alcuna facoltà di scegliere quali fatti dichiarare.

Il Collegio in particolare rileva che “il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, l’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016 rimette alla Stazione Appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale”, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo, le quali, dunque, hanno carattere esemplificativo, di talchè l'operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa concorsuale. Pertanto, non è configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla Stazione Appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 novembre 2023, n. 6475; Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2018 n. 4532)”, sottolineando che per gli operatori economici non è possibile effettuate valutazione “a monte” giudicando “irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione (cfr. cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1152; Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2018 n. 1935), così da nascondere alla Stazione Appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara”.

Il Tar, inoltre, stabilisce che “affinché la valutazione della Stazione Appaltante possa essere effettiva è necessario che essa abbia a disposizione quante più informazioni possibili, e di ciò deve farsi carico l'operatore economico, il quale se si rende mancante in tale onere può incorrere in un "grave errore professionale endoprocedurale" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2018 n. 5142).

Il Giudicante, pertanto, conclude che le informazioni che devono essere dichiarate dall’operatore economico alla Stazione Appaltante devono comprendere “ogni addebito subito in pregresse vicende professionali che possa rivelarsi utile all'amministrazione per valutare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico e non solo, dunque, quelle informazioni che potrebbero dar luogo a provvedimenti espulsivi dalla procedura”.

L’operatore economico deve quindi limitarsi a dichiarare tutti gli addebiti pregressi, senza alcuna valutazione di valore, mettendo la Stazione Appaltante nella condizione di poter effettuare una valutazione completa ed effettiva dei requisiti.