Quesito
"Il Capitolato speciale d'appalto per la gestione della mensa scolastica prevede che l'aggiudicatario del servizio può realizzare interventi di manutenzione straordinaria di competenza del Comune, se quest'ultimo non possa o non ritenga di eseguirli direttamente.
A seguito della realizzazione degli interventi, il gestore della mensa emette fattura al Comune per quanto eseguito al suo posto.
Nel caso specifico, vorremmo chiedere la sostituzione di una caldaia e di una porta, per cui lo stesso gestore si è rivolto a specifici fornitori.
I preventivi inviati dai fornitori al gestore della mensa riguardano il prezzo della porta e il prezzo caldaia (imponibile + iva 22%), poi il gestore della mensa aggiunge le spese generali per operazioni accessorie (rimozione, smaltimento, posa in opera, collaudi...).
Nella stima dei costi totali mi verrebbe naturale pagare la somma degli interventi di sostituzione di porta e caldaia (imponibile + iva) più le operazioni accessorie del gestore della mensa, ma il gestore della mensa mi dice che non è corretto, in quanto devo aggiungere "l'iva della rifatturazione" che l'azienda deve pagare.
E' evidente che le transazioni sono 2 (fatturazione del fornitore al gestore della mensa e fatturazione del gestore della mensa al Comune), ma così il Comune pagherebbe l'Iva due volte...".
Risposta
Visto l’art. 3 del DPR 633/1972
Nel caso di effettuazione di interventi di manutenzione in nome proprio ma per conto si ritiene applicabile la disciplina del mandato senza rappresentanza di cui all’art. 3 del DPR 633/1972
Ai sensi dell’art. 1705 c.c., nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce “in proprio nome”, acquisendo i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Questi ultimi “non hanno alcun rapporto col mandante”. L’art. 3 comma 3 del D.P.R. 633/72 stabilisce una sostanziale autonomia fra le prestazioni rese dal mandatario al mandante e fra quelle eseguite da quest’ultimo nei confronti del terzo, attribuendo a ciascuna di esse rilevanza ai fini IVA.
Nell’ambito del mandato senza rappresentanza le prestazioni rese dal mandatario al mandante e da questi al terzo mantengono la medesima natura oggettiva (cfr., fra le altre, la R.M. 27 dicembre 1999 n. 170). Tuttavia, ai fini della scelta del corretto trattamento fiscale delle operazioni occorre considerare i requisiti soggettivo e territoriale. Infatti, benché, in linea di principio, alle singole operazioni sia applicabile il medesimo regime, la diversa qualificazione soggettiva delle parti potrebbe differenziarne il trattamento. E’ il caso ad esempio della scissione dei pagamenti che resta applicabile solo nei confronti di una PA e non è “ribaltabile” nell’ambito del mandato (cfr. Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2022 n. 390).
Nel caso di specie si ritiene che il Concessionario debba fatturare al Comune la spesa per la sostituzione della caldaia ed interventi connessi alla stessa aliquota prevista dal fornitore aggiungendo le proprie spese con il trattamento IVA relativo nell’ambito di un mandato senza rappresentanza.
L’applicazione IVA su IVA non è ritenuta una soluzione percorribile, anche perché l’imposta per il Concessionario dovrebbe essere detraibile.