Quesito
Una procedura giudiziaria, di cui lo scrivente Comune era parte in causa, ha visto la nomina di un architetto come CTU. A seguito di accordo extragiudiziale, sottoscritto da tutti i soggetti in causa e dal Giudice, le parti hanno convenuto il pagamento pro quota del CTU, ed il professionista ha emesso fattura nei confronti del Comune per la parte di spettanza del Comune medesimo. Al momento della liquidazione della parcella non è stato però possibile acquisire da Inarcassa la certificazione di regolarità contributiva del professionista, che afferma di trovarsi in lungo contenzioso con l’Ente Previdenziale, e si è altresì rifiutato di sottoscrivere una qualsivoglia autocertificazione sostitutiva (soluzione proposta dagli Uffici comunali competenza a titolo esclusivamente collaborativo). L’architetto sostiene che, non avendo ricevuto alcun incarico dall’Ente bensì dal Tribunale, non si applicherebbe il Codice degli Appalti ed in particolare l’obbligo di verifica da parte del Comune prima di procedere con liquidazione e pagamento. L’ operatore telefonico di Inarcassa, da noi Ufficio Ragioneria contattata, afferma che, in caso di mancato rilascio di certificazione positiva, il professionista dovrebbe compilare apposito modulo per attivare intervento sostitutivo da parte del Comune, eventualità che appare nel caso di specie esclusa. Si precisa che gli Uffici Comunali competenza hanno appurato che il professionista non è soggetto a rilascio di Durc da parte di Inail e Inps. Si chiede se il Comune possa procedere nel caso di specie con la liquidazione e il pagamento della fattura del professionista per la CTU svolta, anche in assenza di certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa.
Risposta
In relazione a quanto sottoposto si rileva come la posizione assunta dal CTU trova fondamento giuridico nel fatto che la nomina del CTU è un atto del magistrato competente ex art. 61 c.p.c. e pertanto non si configura come affidamento di servizi da parte del Comune. Nell’ambito del procedimento giudiziale il Comune è da considerarsi come parte e non come committente. La scelta del professionista non è infatti in questo caso riconducibile unicamente alla volontà deliberativa delle parti, per quanto il Comune possa avere liberamente sottoscritto apposito accordo extragiudiziale avente ad oggetto la ripartizione della parcella del CTU medesimo, per cui non si può parlare di affidamento ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.
In tal senso è da considerarsi anche il Parere ANAC n. 303 del 1 aprile 2020 in cui, se da un lato si rammenta come gli operatori economici che prendono parte all’esecuzione di appalti pubblici debbano tassativamente possedere i requisiti generali di moralità, tra cui quello di regolarità contributiva, dall’altro non si prende in considerazione la autonoma fattispecie di attribuzione di incarico di CTU che avviene per effetto di apposita ordinanza giudiziale e non a seguito di un procedimento di affidamento avviato dal Comune.
Parimenti, la liquidazione del compenso al CTU viene disposta attraverso motivato decreto giudiziale secondo i criteri e le modalità stabilite con legge 8 luglio 1980 n. 319 e successive disposizioni di cui al DM 30/05/2022, tutti provvedimenti aventi specificamente ad oggetto i compensi a favore del CTU. Il pagamento delle spese di CTU rientra pertanto nell’ambito delle c.d. “spese di giustizia” disciplinate dal DPR 115/2002, liquidate dal giudice e pagate dalle parti secondo quanto disposto dal provvedimento giudiziario.
Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto che Il Comune possa procedere al pagamento della pro forma di parcella presentata dal professionista anche in assenza del certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa per le seguenti ragioni:
- L'incarico di CTU esula dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti) trattandosi di un incarico di natura giudiziaria
- Il rapporto professionale si instaura tra il CTU e l'autorità giudiziaria, non tra il CTU e le parti
- Il pagamento deriva da un obbligo stabilito dal giudice nell'ambito del procedimento giudiziario
- Non si applicano pertanto gli obblighi di rispetto dei requisiti di regolarità contributiva previsti dall’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, poiché questi riguardano i rapporti contrattuali nell'ambito pubblicistico e non gli incarichi disposti dall’autorità giudiziaria.
- La disciplina delle spese di giustizia, regolata dal DPR 115/2002, prevale come normativa speciale rispetto alle disposizioni generali sul pagamento dei contratti pubblici.
Si raccomanda infine all'ente di:
- Documentare dettagliatamente nel provvedimento di liquidazione le motivazioni giuridiche che giustificano il pagamento in assenza di certificazione Inarcassa
- Allegare alla pratica il decreto del giudice e l'accordo extragiudiziale che stabiliscono l'obbligo di pagamento
- Specificare esplicitamente nella determina che si tratta di spese di giustizia derivanti da consulenza tecnica d’ufficio.