Quesito

- La Sig.ra Tizia ha ricevuto l'Avviso di accertamento IMU n. 176 del 12.12.2024 notificato in data 20.12.2024, di cui si allega copia;

- Il Dott. Caio, rappresentante e difensore della Sig.ra Tizia, ha trasmesso istanza di autotutela dell'atto su citato in data 12.02.2025.

La Sig.ra contesta l'accertamento sull'immobile accatastato nella categoria C2, situato in Via YY, non considerata dall'Ufficio pertinenza dell'abitazione principale, sita in Via ZZ, in quanto presente cantina accatastata con l'abitazione.

Si allega inoltre stralcio circolare 3DF/2012 relativa all'individuazione delle pertinenze ai fini IMU.

Si richiede parere in merito, al fine di poter debitamente rispondere alla contribuente.”.

Risposta

Visti:

- l’art. 817 c.c.

- l’art 1, comma 741, lett. B), L. 160/2019;

- Circolare 3/DF – prot. 9485/2012 del 18 maggio 2012

- Ordinanza Corte di Cassazione 01/06/2022 n. 17883

Ci pregiamo di osservare quanto segue.

Ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019: “... Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

In osservanza della disposizione appena citata, il legislatore ha stabilito che le pertinenze dell’abitazione principale sono solo quelle classificate al catasto urbano nelle categorie C/2, C/6 e C/7, potendo considerare al massimo tre pertinenze per singola abitazione principale, purché di differente categoria catastale, tra quelle indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per chiarire quanto riportato dalla norma sottolineiamo quanto riportato nella Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze la quale evidenzia come l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 – in oggi abrogato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ma non avendo apportato modifiche testuali alla disciplina delle pertinenze dell’abitazione principale - stabilisce che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo” chiarendo che possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:

- C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;

- C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

- C/7: tettoie;

precisando che “il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma” ed affermando con chiarezza che “Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale”.

La circolare ministeriale in esame prosegue nella sua disamina specificando, con altrettanta trasparenza, che nel caso in cui “la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest’ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria”.

Per ulteriore chiarezza si precisa che per costante giurisprudenza deve trovare applicazione il principio secondo cui “la nozione di pertinenza ai fini della esclusione del relativo autonomo assoggettamento ad imposta, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale“ come specificato nell’ Ordinanza della Corte di Cassazione n 17883 del 01/06/2022.

Per quanto sopra esposto si conferma che la cantina incorporata all’interno del documento catastale dell’abitazione deve essere considerata pertinenza di categoria C2, escludendo dall’esenzione gli altri fabbricati di medesima categoria catastale, accatastati separatamente.