Welfare integrativo non rientra nel salario accessorio
La Corte dei Conti Sezione Autonomie si è espressa con delibera n. 17/2024 in tema di limiti ex art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 per la costituzione del fondo risorse decentrate. assoggettabilità degli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, evidenziando che le risorse destinate alla contrattazione decentrata relative al welfare integrativo non sono soggette al limite del trattamento accessorio previsto di cui art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017. La loro natura è infatti assistenziale e previdenziale.