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Welfare integrativo non è assoggettato al limite del trattamento economico accessorio

La Corte Conti Lombardia, con parere n. 39/2024 ha risposto al quesito circa la possibilità di stanziare risorse aggiuntive del Fondo delle risorse decentrate (quali quelle di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL del 16/11/2022) per finanziare le misure di welfare integrativo dei propri dipendenti. Il Comune istante ha rappresentato altresì il dubbio se “gli eventuali incrementi discrezionali del fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio 2016”.

La Sezione ha rilevato che il primo punto involge il contenuto dell’art. 79, comma 2, lett. c) del vigente CCNL Comparto funzioni locali nonché il rapporto con l’art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, ed è espressamente disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 79 CCNL cit.: sull’interpretazione della norma contrattuale la Sezione si astiene, attesa la competenza dell’ARAN.

Sul secondo punto (rapporto tra le eventuali risorse del fondo ex art. 79 CCNL destinate al welfare integrativo da un lato, e l’art. 23, d.lgs. n. 75/2017 dall’altro), il Collegio ribadisce che “le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017”, fermo restando quanto espressamente statuito dall’art. 80 del predetto CCNL, sub comma 1 ult. periodo, e comma 2, lett. k).