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Welfare integrativo fuori dal limite salario accessorio

La Corte Conti Lombardia, con parere n. 178/2024 in merito all’assoggettamento al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, ha confermato che le misure finalizzate al welfare integrativo avendo natura contributiva-previdenziale, non è assoggettata al limite fissato dall’art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017. Tale spesa, però, soggiace ai limiti previsti dall'art.82 del Ccnl e ai vincoli di contenimento della spesa del personale ai sensi dell’art.1, comma 557 della l. 296/2006, come affermato dalle Sezioni delle autonomie con la delibera n.22/SEZAUT/2015/QMIG.