← Indietro

Welfare aziendale: niente esenzione per le spese sportive non scolastiche

Non rientrano nell'ambito applicativo delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR - come prestazione di educazione e istruzione - le spese per attività sportive sostenute dai dipendenti per i figli se non comprese nei piani dell'offerta formativa scolastica, anche se svolte all'interno delle scuole.

Lo chiarisce la Risposta n. 144/2024 data ad una Società che intendeva rimborsare le spese per le attività sportive rese da associazioni sportive in circoli, palestre ed anche scuole, a favore dei figli dei dipendenti, e che ne richiedeva l'esenzione in virtù dell'art. 1 della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, che ha modificato l'articolo 33 della Costituzione, aggiungendo il comma: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme" sostenendo "il valore educativo dello sport".

Di diverso avviso è però l'Agenzia delle entrate. Il c.d. "principio di onnicomprensività" per la tassazione come reddito di lavoro dipendente di "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" (articolo 51, comma 1, del Tuir) prevede deroghe tassative, tra cui la lettera f-bis), come da ultimo modificata dal comma 190 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che esenta dalla formazione del reddito di lavoro dipendente: "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari".

Per l'Agenzia delle entrate, sulla base della circolare 15 giugno 2016 n. 28/E ed i chiarimenti di "Telefisco", la disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione, compresi i relativi "servizi integrativi", resi nell'ambito scolastico e formativo. Le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari vi rientrano quindi solo se svolte nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica".