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Voci fuori dal limite del salario accessorio

La Corte dei Conti Basilicata, con delibera 69/2021, in tema di salario accessorio dei dipendenti pubblici, ha chiarito che non concorrono a incrementare il tetto del fondo dei compensi aggiuntivi – introdotto con l’art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017- i soli proventi derivanti dall’ incremento del 10% dei diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria previsto dall’art. 32, comma 40 del D.l. n. 269 del 30/9/2003 (convertito nella legge n.326/2003).

Detto incremento, infatti, può essere deliberato da ogni Comune che intenda implementare l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria attraverso progetti finalizzati che vengono in tal modo finanziati con fondi che si autoalimentano .

Tale conclusione si fonda sulla piana interpretazione del chiaro disposto normativo recato dal comma 40 dell’art. 32 citato -il quale solo legittima tale specifico utilizzo- e presuppone che detti progetti debbano essere oggetto di previa regolamentazione da parte dell’ente , con contestuale assegnazione delle somme ad essi specificamente finalizzate, prevedendone anche concertate modalità di controllo dello stato di attuazione, che deve avvenire rigorosamente al di fuori dell’orario di lavoro e che, pertanto, non è compatibile con ogni forma di “lavoro agile” in quanto modalità svincolata dalla presenza verificabile sul posto di lavoro.

Richiamo normativo:

Dlgs 75/2017 art. 23 comma 2

Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione

  1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
  2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

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