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Vizio di motivazione e autotutela sostitutiva

La Commissione Tributaria di Napoli, con sentenza n. 8455/35 del 02.09.2022 è intervenuta in ambito di vizio di motivazione e autotutela sostitutiva.

Il Comune non può adottare, ricorrendo all’autotutela sostitutiva, un nuovo provvedimento che sostituisca il precedente, il quale - per il medesimo tributo e per la medesima annualità - sia stato annullato per un vizio di motivazione. Il precedente avviso di accertamento era stato annullato in primo grado per un vizio sostanziale, relativo alla natura demaniale dell’area assoggettata a TARI.

L’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente all’Ufficio di modificare l’avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi, non operando viceversa con riguardo ad un atto nullo, alla cui rinnovazione “ex nunc” l’Amministrazione è legittimata in presenza di vizi formali dell’atto ed entro il termine previsto per il compimento dello stesso. Nel caso in esame, il Comune ha realizzato una sorta di sanatoria postuma dell’atto originariamente impugnato, comprovata dal fatto che ha addirittura modificato preventivamente il proprio regolamento in materia.