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Vitalizi a Consiglieri cessati: esentasse la contribuzione della Regione

Le quote di contribuzione versate dalla Regione a favore dei Consiglieri per la maturazione di un trattamento economico continuativo a carattere differito - determinato ex novo con il metodo di calcolo contributivo - godono del regime di esenzione di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a), del TUIR e quindi non concorrono a formare il reddito del Consigliere e Assessore. Lo chiarisce la risoluzione n. 64/E del 7 ottobre 2020.

Dirimente, nel caso di specie, è la circostanza che il trattamento economico da erogarsi a fine mandato avvenga in conformità ai principi disposti con la legge statale di revisione (articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (“Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali”) e articolo 1 commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018 n. 145) ovvero “secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi” (cfr. Dossier A.C.1334-b).

Il trattamento oggetto del parere, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere appare, pertanto, riconducibile all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da “pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”. La riforma dell’istituto ha comportato in tal senso un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri.

Pertanto, l'Agenzia conclude che sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico della Regione non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili all’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR.

Per completezza, ancorché non espressamente oggetto del quesito, l'Agenzia osserva che le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente (cfr. circolare n. 326 del 1997, confermando la validità della risoluzione n. 8/126 del 1977)