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Visto di conformità apponibile con dichiarazione IVA integrativa

L'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 289/2021, coerentemente con quanto affermato dalla circolare n. 32/E del 2014, ritiene possibile presentare, entro il termine previsto dall'articolo 57 del decreto IVA, una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2018, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA, anche se la prima richiesta di rimborso era stata archiviata, presumibilmente in assenza di tali presupposti, fermo restando, ovviamente, la sussistenza del diritto.

Trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, non sono soggette a sanzioni.