Violenza di genere: regime IVA delle "Case Rifugio" gestite dai Comuni
Le rette di accoglienza a carico degli ospiti di una "Casa Rifugio" istituita da un Comune in attuazione della legge regionale ed iscritta all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, non possono godere del regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma potrebbero comunque risultare esenti in applicazione del n. 21 del medesimo articolo, nel caso in cui sia fornito alloggio e vitto.
La Casa di Rifugio istituita dal Comune rappresenta una struttura destinata a realizzare una serie di servizi nei confronti di donne vittime di violenza (anche, eventualmente, insieme ai loro figli) e, sebbene non sia stato esplicitato espressamente nella istanza, nella medesima struttura saranno offerti presumibilmente servizi di accoglienza ed assistenza, in genere comprensivi anche delle prestazioni di vitto, alloggio ed assistenza medico-sanitaria.
Di conseguenza, alle rette richieste agli ospiti, necessarie alla copertura delle spese di gestione della medesima struttura, non si può applicare la disposizione prevista dall'articolo 10, numero 27-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972, contenente una elencazione tassativa dei soggetti beneficiari, tra i quali non sono indicate le "donne vittime di violenza". Tuttavia, per le medesime rette potrà applicarsi il regime di esenzione IVA previsto dal numero 21) del medesimo articolo 10, nella misura in cui il Comune effettui nella Casa Rifugio nei confronti delle donne ospitate una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza, fornendo l'alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto (quali vitto, prestazioni mediche, ecc.).
Le fattispecie di cui al n. 21 non sono, infatti, tassative, dato che la disposizione fa riferimento alle prestazioni proprie delle case di riposo e simili, potendo rientrarvi strutture diverse da quelle espressamente richiamate dalla norma, ma che presentano le medesime caratteristiche. Per godere dell'esenzione occorre che le prestazioni assicurino l'alloggio - eventualmente in combinazione con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale - a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura, come, per quanto di interesse, le donne vittime di violenza.
Diversamente, se il Comune non fornisce una prestazione globale di servizi, come innanzi definita, le rette saranno assoggettate a IVA in base al regime proprio delle relative prestazioni che verranno rese.
Lo chiarisce la Risposta n. 112/2021 dell'Agenzia delle entrate.