Violazione norme anti Covid: proventi da sanzioni ai Comuni se accertate da funzionari ed agenti locali
La Camera ha approvato in via definitiva, con 257 voti a favore e 199 voti contrari, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Approvato dal Senato) (C. 2554) o “Decreto Riaperture”.
In sede di conversione, all’art. 2 è stato inserito il comma 2 bis, in base al quale: “I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”.
Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (legge di conv. n. 35 del 2020)
Il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce, in via generale, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 c.p., l'applicazione delle sanzioni già previste dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 nei casi di violazione delle misure previste dal decreto-legge in conversione, ovvero delle disposizioni dei d.p.c.m., delle ordinanze emanati in attuazione di tale decreto. Per effetto di tale rinvio le suddette violazioni sono punite quindi con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3000 euro. Sempre il comma 1 prevede che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.