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Violazione della competenza finanziaria potenziata

La Corte dei Conti del Piemonte, con delibera 91/2021, in relazione all’esame dei rendiconti degli esercizi finanziari anni 2017, 2018 e 2019, accerta la violazione del principio contabile della cd. “competenza finanziaria potenziata”, disciplinato dal D.lgs. n. 118 del 2011, in relazione alla mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte spesa in conto capitale nell’esercizio 2019.

Inoltre, accerta l’errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio 2019. In particolare, con riguardo alla determinazione del FCDE, la Sezione evidenzia che nell’allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, del decreto legislativo 118 del 2011 è stabilito espressamente come si determina il fondo de quo, evidenziando anche i casi in cui non operare il relativo accantonamento. Tra questi non rientrano: la circostanza di avere incassato il credito nell’esercizio successivo a quello in relazione al quale andava calcolato l’accantonamento; i casi ricondotti “ad entrate di cassa” anche se l’accertamento non è avvenuto con il criterio della cassa, come dimostrato dalla presenza di residui; le entrate versate da parte dell’Unione dei Comuni, dovendo in tali casi essere l’ente beneficiario a dover procedere al relativo accantonamento a FCDE.Il Collegio accerta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art 20, del comma 2 , lettere b) e d) del d.lgs. n. 175 del 2016, in relazione alla partecipazione societaria dell’Ente nei confronti di una società, ed invita il Comune, in occasione della prossima revisione ordinaria delle proprie partecipazioni, a motivare adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria nella società XY srl.