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Violazione dei termini di un contratto a tempo determinato

Una dipendente assunta con contratti a tempo determinato, svolgente le funzioni di autista di scuolabus, ha presentato ricorso al giudice del lavoro lamentando l’illegittimità dell’apposizione dei termini sui contratti di lavoro stipulati con l’Ente locale.

La Corte di Cassazione Sezione civile, lavoro 29/9/2020 n. 20684 ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha condannato il Comune al pagamento in favore di (omissis) di un'indennità ex art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010 pari ad euro 6.739,28, corrispondente ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle decisioni di primo grado.