Vincolo formalmente attribuito dall'ente è di competenza, non di cassa
La delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 17/2023 esclude il vincolo di cassa nei casi di attribuzione vincolo formalmente attribuito dall’ente ai sensi art. 187 comma 3 ter TUEL, secondo cui:
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
La Sezione Autonomie ricorda che il vincolo di cassa non si estende alla valutazione delle entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione abbia formalmente attribuito una specifica destinazione. Fattispecie questa in cui, al contrario, risulta acclarata la sussistenza del vincolo di sola competenza perché indicata all’art. 187, comma 3-ter lettera d), ma non richiamata dall’art.180, comma 3, del TUEL