Vincolo di scopo preordinato a quello di attività
Rispetto le attività di controllo della Corte dei conti ex art. 5, co. 3 e 4, del TUSP, la Sezione Emilia Romagna ha rammentato che, nell’analizzare il parametro di “necessità” della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4 TUSP), è essenziale che l’Amministrazione richiedente dia conto, nella propria motivazione, del duplice vincolo finalistico, ovvero di “quello generale “di scopo” di cui al c. 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali” e di “quello “di attività”, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4”.
In tal senso, il Collegio precisa “che il vincolo di attività segue quello di scopo ovverosia occorre che sia rispettato in primis il secondo (vincolo di scopo) poi, a seguire, il primo (vincolo di attività). A riprova il fatto che l’art. 2, c. 2 del T.U.S.P. dispone che “Nei limiti di cui al c. 1 [vincolo di scopo], le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate […]””. (Corte dei conti Emilia Romagna, deliberazione n. 83/2023/PASP)