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Vincolo di scopo e vincolo di attività per le società pubbliche

La Corte Conti Marche, con delibera n. 132/2023, ha ricordato alcuni principi basilari per la costituzione di società pubbliche da parte di enti locali.

Nella materia delle partecipazioni pubbliche trova applicazione il principio della funzionalizzazione della capacità negoziale della pubblica amministrazione allo scopo istituzionale, sicché, nel declinare il contenuto dell’onere motivazionale posto in capo all’Amministrazione, l’art. 5, comma 1, TUSP esige, innanzitutto, una analitica motivazione “con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4”. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 del TUSP individua per le partecipazioni societarie degli enti pubblici un “vincolo di scopo pubblico” e un “vincolo di attività” (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2022). In particolare, l’art. 4 del TUSP introduce un “vincolo di scopo” al comma 1 – ai sensi del quale Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società – cui si accompagna al comma 2 un “vincolo di attività” in base al quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA; c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un servizio d’interesse generale, attraverso un contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza. Le disposizioni dell’art. 4 del TUSP – cui fa puntuale rinvio l’art. 5, comma 3 del TUSP ai fini della pronuncia di cui trattasi – costituiscono norme espressive di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica