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Vincolo comma 557 quater e contabilità armonizzata

Come bene sintetizzato dalla magistratura contabile, in materia di capacità assunzionale il nuovo parametro della “sostenibilità finanziaria” non ha comportato l’abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesistente “vincolo di spesa” di cui all’art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 e smi. I due parametri oggi vigenti presentano anche un ambito applicativo differente, posto che il “vincolo della sostenibilità”, afferente alla “capacità assunzionale”, è da riferire ai soli contratti a tempo indeterminato (v. art. 33 D.L. 30 aprile 2019 n. 34), mentre l’obbligo di contenimento espresso dal richiamato art. 1, comma 557 quater, è rivolto all’intero aggregato “spesa di personale” con le sole eccezioni previste dalla Legge.

Posto che il vincolo di spesa ex comma 557 quater opera un rinvio “statico” alla spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, emerge esigenza di coordinamento con il nuovo sistema di contabilità “armonizzata” a regime solo dal 2015, e in particolare con il principio di competenza finanziario potenziato e la regola dell’esigibilità. Tale esigenza si impone onde neutralizzare il rischio di raffronto di dati non campionati in maniera omogenea al parametro di riferimento.

Con particolare riferimento agli impegni reimputati relativi al trattamento accessorio e premiale, facendo applicazione dei principi contabili All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi ne discende che, ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica di contenimento della spesa di personale (art. 1 comma 557 quater Legge 296/2006) si debba fare riferimento a tutti gli impegni riguardanti l’esercizio di riferimento e destinati ad essere liquidati nel medesimo anno. In ragione di ciò, anche gli impegni registrati negli esercizi precedenti, e reimputati in quello in corso, devono essere ricompresi nel calcolo.

Infatti, in coerenza con il principio di esigibilità e con la struttura triennale del bilancio di previsione, occorre ricomprendere tutti gli impegni che vengono a scadenza nell’esercizio considerato, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano già stati registrati nel precedente/i esercizio/i.

Allo stesso tempo, e per analoghe ragioni, non può essere ricompreso nel calcolo il fondo pluriennale vincolato stanziato “in parte spesa”, nonché alimentato da quelle risorse destinate a dare copertura, nel successivo esercizio, alle spese per la premialità e trattamento accessorio non esigibili nell’anno di riferimento. Si tratta, infatti, in tal caso, di impegni a carico degli stanziamenti dell’anno precedente, tuttavia esigibili nell’anno successivo e, dunque, in base al principio contabile sopra richiamato, imputati all’esercizio successivo. Non a caso, il comma 5, dell’art. 183 TUEL, vieta di ricomprendere in un determinato esercizio finanziario “le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica”.

Ad ogni buon conto, rilevano i magistrati, giova rimarcare che la reimputazione degli impegni contabili e ancor più quelli di parte corrente, è un procedimento gravato da particolari cautele, non potendo comportare un sistematico ed automatico “rinvio” dell’esigibilità di esercizio in esercizio, garantito dal continuo “travaso di risorse”, di anno in anno, attraverso il FPV. Una simile condotta, oltre ad integrare una grave violazione delle regole contabili, potrebbe avere effetti finanche elusivi del vincolo di spesa di personale, conseguendone il rispetto solo in apparenza, mediante l’uso “abusivo” della reimputazione. E’ pertanto essenziale che ogni provvedimento di reimputazione, sia se assunto nel corso del riaccertamento ordinario o parziale che nell’ambito delle variazioni di esigibilità, sia accompagnato da un’adeguata motivazione.