Vincoli sull’equilibrio di bilancio, lo sforamento si recupera in tre anni
La legge 243/2012 – norma di rango costituzionale sui vincoli di finanza pubblica – dispone all’art. 9 comma 2, in materia di vincoli di finanza pubblica (prima saldi ora equilibrio di competenza), che qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente registri un valore negativo del saldo (leggasi equilibrio di competenza espresso nei saldi W1; W2; W3) il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti
La Corte conti Trentino Alto Adige, con delibera n. 10/2020), circa lo sforamento dei vincoli di finanza pubblica di cui art. 1 commi 821 e seguenti Legge 145/2018, ricorda il disposto dell’art. 9, c. 2, l. n. 243/2012 e s.m.i. secondo il quale “Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo” ed invita gli enti interessati (cfr. parte in fatto della presente delibera) all’osservanza.
Richiamo normativo
Legge 243/2012 art. 9
Capo IV
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico
Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
1.I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. (3)
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. (4)
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. (5)
[3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10. (6) (8) ]
4.Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti princìpi:
a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. (7)
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
(3) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), L. 12 agosto 2016, n. 164.
(4) Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), L. 12 agosto 2016, n. 164.
(5) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. c), L. 12 agosto 2016, n. 164.
(6) Comma abrogato dall’ art. 1, comma 1, lett. d), L. 12 agosto 2016, n. 164.
(7) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. e), L. 12 agosto 2016, n. 164.
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 3, 4 e 5, promosse in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché all’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, all’art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7, all’art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all’art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e alla legge 5 maggio 2009, n. 42, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 promosse in riferimento all’art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del D.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, promosse con riferimento all’art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché agli artt. 48 e 49, della legge cost. n. 1 del 1963, all’art. 9 del D.Lgs. n. 9 del 1997, agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all’art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento; 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 2 e 3, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento.