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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente, proposta di modifica Arconet

La Commissione Arconet, nel corso dell’ultima seduta di ottobre, ha esaminato la proposta delle Regioni di modificare i principi contabili applicati che disciplinano i vincoli formalmente attribuiti dall’ente.

Le Regioni hanno evidenziato un disallineamento tra l’art. 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 118 del 2011 e i principi contabili applicati con riferimento ai vincoli formalmente attribuiti dall’ente.

In particolare, il richiamato art. 42, comma 5, lettera d) consente alle Regioni di attribuire un vincolo di destinazione alle entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, mentre i principi contabili prevedono che gli enti possono attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse.

Nello specifico le Regioni hanno proposto di modificare i principi contabili per prevedere la possibilità di vincolare autonomamente le entrate straordinarie non ricorrenti che presentano un elevato grado di certezza ancorché non incassate, consentendone l’utilizzo mediante reiscrizione nel bilancio di previsione solo a seguito della loro riscossione

Poiché il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria consente l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione anticipatamente rispetto all’approvazione del rendiconto, la possibilità di vincolare autonomamente tali risorse impatta anche sulla possibilità di utilizzarle anticipatamente rispetto all’approvazione del rendiconto.

La proposta delle Regioni è stata oggetto di una riformulazione, predisposta sulla base delle osservazioni dei componenti della Commissione Arconet, che individua con precisione le entrate accertate e non incassate che possono essere inserite nei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, eliminando il riferimento alle entrate per le quali non è richiesto l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, che potrebbe essere fonte di incertezze e dubbi interpretativi, in quanto i principi contabili prevedono che “Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa”. Inoltre, nella lettera c) proposta dalla Regioni, la riformulazione precisa che possono essere vincolati dall’ente i conguagli straordinari e determinati in via definitiva.

Con riferimento a tale riformulazione, il rappresentante dell’UPI ha inviato alla Commissione la proposta di aggiungere dopo la frase: "le predette risorse vincolate possono essere utilizzate mediante reiscrizione nel bilancio di previsione solo a seguito della loro riscossione." là ove ricorre, la seguente: "L'amministrazione, verificata la disponibilità di cassa, anche sulla base della programmazione dei pagamenti, e per motivazioni da specificare, può utilizzare le predette risorse vincolate anche se non ancora riscosse".

L Commissione propone di consentire il vincolo delle entrate straordinarie accertate e non incassate derivanti da crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, previa verifica in prospettiva e in itinere del mantenimento dell’equilibrio di cassa. Considerata le difficoltà di definire l’equilibrio di cassa “in prospettiva”, il Presidente propone di consentire la facoltà di attribuire vincoli specifici di destinazione delle entrate straordinarie accertate e non riscosse derivanti da crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche agli enti che nell’esercizio precedente hanno rispettato gli indicatori, elaborati dalla Piattaforma dei crediti commerciali, di riduzione del debito pregresso e di ritardo dei pagamenti previsti dall’art. 1, comma 859, lettere a) e b) della legge n. 145 del 2018.

La Commissione concorda sulla necessità di ulteriori approfondimenti anche al fine di evitare interpretazioni divergenti della formulazione e decide di rinviare la prosecuzione dei lavori alla prossima riunione.

Resta inteso che in occasione della prossima riunione la Commissione dovrà lavorare alla predisposizione di una norma di legge che delega la Commissione ARCONET a fare la modifica in parola o in alternativa ad una proposta di legge che modifica direttamente il principio contabile applicato.