Vincoli formalmente attribuiti dall'ente proposta di modifica
La Commissione Arconet, nell'ultima seduta del 18 settembre scorso, ha analizzato la proposta delle Regioni di modificare i principi contabili applicati che disciplinano i vincoli formalmente attribuiti dall’ente.
Le Regioni hanno evidenziato un disallineamento tra l’art. 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. 118 del 2011 e i principi contabili applicati con riferimento ai vincoli formalmente attribuiti dall’ente.
In particolare, il richiamato art. 42, comma 5, lettera d) consente alle Regioni di attribuire un vincolo di destinazione alle entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, mentre i principi contabili prevedono che gli enti possono attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e RISCOSSE.
Nello specifico le Regioni propongono di modificare i principi contabili per prevedere la possibilità di vincolare autonomamente le entrate straordinarie non ricorrenti che presentano un elevato grado di certezza ancorché non incassate, consentendone l’utilizzo mediante reiscrizione nel bilancio di previsione solo a seguito della loro riscossione
Poiché il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria consente l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione anticipatamente rispetto all’approvazione del rendiconto, la possibilità di vincolare autonomamente tali risorse impatta anche sulla possibilità di utilizzarle anticipatamente rispetto all’approvazione del rendiconto.
I rappresentanti delle regioni precisano, a fronte delle perplessità rappresentate dalla Commissione, che la proposta fa salve le limitazioni prudenziali previste dal principio contabile applicato che richiama il divieto per gli enti in disavanzo o per gli enti che hanno rinviato il recupero del disavanzo o che hanno debiti fuori bilancio.
La Commissione dibatte sulla necessità di:
- individuare puntualmente le entrate che presentano “un’alta veridicità e attendibilità, tale per cui non è richiesto l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- precisare la corretta interpretazione della condizione che consente di vincolare autonomamente le risorse solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi;
- verificare la possibilità di eliminare, dai principi contabili applicati, la condizione della riscossione delle entrate straordinarie con riferimento a tutte le entrate, per gli enti che hanno una buona situazione di cassa. Al riguardo si segnala che non è semplice indicare in una norma gli elementi che identificano un ente con una buona situazione di cassa.
Anche con riferimento alla necessità di garantire e verificare gli equilibri, anche di cassa, la Commissione concorda di rinviare l’esame della proposta delle regioni che richiede attenti approfondimenti di natura giuscontabile.
Il Presidente della Commissione approvando la richiesta di rinvio e invitando ad approfondire la proposta della Regioni precisa che, in ogni caso, l’aggiornamento del principio richiamato, dell’armonizzazione dei bilanci, ne comporta l’estensione anche agli enti locali e che si dovrà tenere conto dei limiti di competenza della Commissione ARCONET previsti dall’articolo 3 bis del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto le differenze rilevate tra l’art. 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 118 del 2011 e i principi contabili applicati non sono sopravvenute, ma presenti nella prima versione del decreto legislativo n. 118 del 2011 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Pertanto, le condizioni previste dai principi applicati non possono essere considerate come un disallineamento ma una specificazione della norma.