Vincoli di rilascio contributi a fondazioni partecipate
In materia di perdite registrate da organismi partecipati, la Corte dei Conti Puglia, con deliberazione n. 104/2021/PRSE, ha ricordato che gli Enti locali non sono tenuti al ripiano delle perdite prodotte dalle fondazioni per le quali hanno partecipato alla dotazione patrimoniale. Ciò in quanto “Il concetto di perdita gestionale da ripianare è estraneo alla nozione di fondazione poiché si tratta di un ente incentrato sul patrimonio e non sull’apporto di capitali da parte dei soggetti partecipanti … Ove nell’ambito della gestione ordinaria si verifichi una perdita, alla stessa deve far fronte la fondazione con il suo patrimonio, sino a che lo stesso sia sufficiente per raggiungere lo scopo per il quale è stato costituito l’Ente. Quando il patrimonio non è più sufficiente la Fondazione si estingue”. L'Amministrazione non può quindi "accollarsi l’onere di ripianare, di anno in anno, mediante la previsione di un generico contributo annuale o anche occasionalmente, le perdite gestionali della fondazione" ciò in quanto "Ove l’Ente locale assuma l’impegno di far fronte alle perdite della gestione corrente della fondazione, sia mediante l’erogazione di generici contributi annuali che con formale ripiano di perdite accertate al termine dell’esercizio, verrebbe meno la natura di fondazione dell’organismo agevolato che, di fatto, si trasformerebbe in ente strumentale del Comune o della Provincia, assumendo natura pubblica alla stessa stregua di un'azienda speciale o di un organismo societario".
È tuttavia riconosciuta la possibilità di erogare contributi in relazione a spese specifiche "finalizzate allo svolgimento di un particolare servizio, direttamente riconducibile agli interessi della Comunità locale”, ma solo qualora siano state "predeterminate da una specifica convenzione di servizio ... sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare" in quanto “se l’Ente locale erogasse direttamente quel particolare servizio dovrebbe sostenere i costi relativi”. Tali contributi non possono comunque "tradursi nella copertura delle perdite o nel finanziamento di singole spese o attività al di fuori del citato schema convenzionale".