Vincoli di finanza pubblica, W2 elemento centrale
Il disegno di legge di bilancio 2025 pone al centro dell'azione dell'ente locale il rispetto dei vincoli di finanza pubblica già noti dalla Legge 145/2018 art. 1 commi 821 e seguenti, in particolare il saldo W2 pareggio di bilancio.
Abbiamo presentato in altra news il richiamo schema normativo del concorso alla manovra 2025 da parte degli enti locali.
In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 riguardanti l’utilizzo del risultato di amministrazione e i vincoli di finanza pubblica, la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 819 a 830) ha introdotto nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio degli enti territoriali. Il comma 821 prevede che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
A consuntivo il risultato di competenza è calcolato considerando le stesse poste contabili che concorrono al pareggio del bilancio di previsione:
Il totale risorse rese disponibili nell’esercizio costituito da:
- Gli accertamenti di competenza dell’esercizio,
- Il FPV di entrata,
- Le quote del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio per essere utilizzate nel corso dell’anno;
Il totale delle risorse utilizzate nell’esercizio determinato da:
- Gli impegni di competenza dell’esercizio,
- Il FPV di spesa,
- Gli accantonamenti di risorse effettuati in bilancio nel corso dell’esercizio, per incrementare il risultato di amministrazione da rinviare agli esercizi successivi,
- Il disavanzo di amministrazione da ripianare nel corso dell’esercizio
L’equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza al netto delle risorse accantonate nel bilancio e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. L’equilibrio di bilancio consente di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e dal rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL. -
A prescindere dall’equilibrio complessivo, che sarà calcolato in sede di rendiconto, occorre che l’ente locale valuti fin dalla fase di previsione il rispetto dell’equilibrio di bilancio prospettico. Il W2 deve essere costantemente monitorato e raggiunto, per non incorrere in sanzioni.