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Vincoli di cassa sulle entrate da sanzioni CDS

La Corte Conti Toscana, con delibera n. 188/2023 è ritornata sul tema della cassa vincolata in merito alle entrate per violazione al codice della strada.

La Sezione rileva che l’ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall’art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall’art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo; ciò riguarda, in particolare, le entrate derivanti dai proventi da sanzioni al Codice della Strada.

In merito alla gestione dei fondi vincolati, occorre osservare preliminarmente che il principio ispiratore del “vincolo di cassa” è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unità del bilancio) e quelle che, viceversa, vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa, creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione, oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore, è al tempo stesso un principio di sana gestione, che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.

L’assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare, infatti, un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, che altera gli equilibri e non consente l’emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, impedendo, al tempo stesso, che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, trovino evidenza contabile.

Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate “generiche” (ordinarie e non) poiché, per il principio di unità del bilancio, tali entrate sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo, deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare. Il legislatore, dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, ha introdotto per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto, laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall’applicazione del principio di unità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma, appunto, specifici interventi, in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.

I principi introdotti dal d.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile) hanno sostanzialmente confermato le regole già previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che “gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 180, comma 3, lettera d, del Tuel continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo d’incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”. Al riguardo, la riforma dei sistemi di contabilità ha riformulato l’art. 180 del Tuel, prevedendo, al comma 3, lettera d), che l’ordinativo di incasso debba indicare, tra l’altro, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti”. Inoltre, l’art. 195 del Tuel relativo all’utilizzo di “entrate vincolate”, prevede che gli enti possano “disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti”. Allo stesso tempo, le nuove disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. Infatti, lo stesso punto 10.1 ha introdotto l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del Tuel.

Nel caso in esame risultano non vincolati nella cassa dell’ente i proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada, in base all'assunto che gli stessi possano essere qualificati come “entrate a destinazione generica”. In ordine alla possibilità di qualificare una risorsa come vincolata, occorre valutare due requisiti: il primo, riferito al soggetto che ne dispone il vincolo; il secondo, relativo alla destinazione della risorsa a “specifici interventi di spesa”. Ciò detto, i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada rispondono ad entrambi i requisiti, essendo entrate che la l. 285/92 destina alla realizzazione di specifici interventi, che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell’art. 208, o dal comma 12-ter dell’art. 142. Oltre a quanto già sopra argomentato, vale la pena ricordare che gli stessi principi contabili, nell’Appendice tecnica del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al d. lgs. 118/2011), all’Esempio n. 4, riferito all’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, precisano espressamente che, per tali proventi “il legislatore, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale" (rilievo aggiunto).

Per quanto complessivamente emerso e per le ragioni appena espresse, non si ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa (riferita ad altre entrate aventi vincolo di legge, trasferimenti in conto capitale e mutui), poiché la stessa non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso del 2017 ai sensi dell’art. 195 Tuel. Le difficoltà di quantificazione sopra indicate non consentono neanche la valutazione del rispetto dell’art. 222 Tuel. L’irregolarità sopra rilevata comporta, inoltre, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’ente e allegato al rendiconto della gestione 2017 di cui all’art. 226 Tuel. La Sezione, constatata la distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, ne richiede la correzione attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare.