Vincoli di cassa seguono la competenza, vincolati anche le multe e gli oneri di urbanizzazione
In materia di cassa vincolata, la Corte Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 17/2023 ha precisato che “Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative.
La Sezione in un passaggio precisa:
Per le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada di cui agli artt. 208 e 142 del codice della strada, da proventi dei parcheggi a pagamento di cui all’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992, e da imposta di soggiorno e contributo di sbarco di cui al d.lgs. n. 23/2011, il vincolo di destinazione, oltre che alla competenza si estende anche alla gestione di cassa, all’atto dell’adozione degli atti di programmazione che operino in concreto la scelta tra le finalizzazioni determinate in astratto dal Legislatore.
Nello specifico caso delle entrate da codice della strada peraltro assume ulteriore rilievo la necessaria adozione della delibera giuntale di determinazione delle quote da destinare alle finalità previste dalla legge ai sensi del comma 5 dell’art. 208 del Codice.
Anche in questo caso, tuttavia, essa riveste una funzione strumentale e preparatoria rispetto all’adozione dei documenti di bilancio ai quali in definitiva dovrà farsi riferimento per l’individuazione dell’insorgenza dei vincoli di destinazione.
A non difformi conclusioni, e per le medesime ragioni, si giunge in relazione ai proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001.
In materia, fino al 1° gennaio 2018 le uniche norme di riferimento utilizzabili anche ai fini della disciplina contabile applicabile erano rappresentate dalle richiamate disposizioni del
T.U. 380/2001. In applicazione del comma 6 dell’art. 162 TUEL, andavano correttamente classificate all’interno della categoria delle entrate a destinazione generica, e quindi destinate al finanziamento di spesa per investimenti secondo quanto previsto dal secondo periodo dell’art. 187 TUEL, con conseguente evidenziazione contabile alla lettera d) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al d.lgs. n. 118/2011.
Come è stato fatto già rilevare anche dalla Sezione remittente oltre che dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. contr. Lazio n. 61/2022/PAR; Sez. contr. Lombardia, n. 81/2017/PAR), per effetto dell’introduzione dell’art. 1, comma 460, della legge n. 232/2016 tuttavia, a far data dal 1° gennaio 2018, anche tali tipologie di entrate hanno acquisito un vincolo di destinazione esclusiva agli interventi ivi indicati, non potendosi quindi sottrarre all’applicazione del combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL per le motivazioni, e secondo le modalità richiamate nella parte introduttiva della presente deliberazione.
Del pari si appalesa condivisibile la soluzione prospettata dalla Sezione remittente in ordine ai proventi da alienazioni immobiliari. La quota del 10% espressamente destinata dall’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015, alla estinzione anticipata dei mutui, non può che essere vincolata oltre che per competenza anche per cassa. La parte residuale delle entrate in parola invece, per espressa disposizione di legge, va considerata come entrata in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’art. 187 e come tale da evidenziare contabilmente alla lettera d) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al d.lgs. n. 118/2011. Ciò naturalmente, salvo che l’ente non si avvalga della possibilità riconosciuta dal comma 866 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 e salvo che altre disposizioni rispetto a quelle richiamate dalla remittente non prevedano ulteriori e specifici vincoli per entrate in conto capitale come, ad esempio, nel caso di talune ipotesi di trasferimenti del diritto di superficie in diritto di proprietà. In tal caso le entrate così realizzate sono soggette a vincoli di destinazione che si estendono anche alla cassa.
Parleremo di cassa libera e cassa vincolata nel webinar in programma venerdì 1 dicembre p.v.