Vigilanza sull'acquisizione delle entrate da parte del revisore
I principi di vigilanza e di revisione degli entti locali ricordano che le aree di attività da sottoporre alla vigilanza e al controllo sono le seguenti:
- acquisizione delle entrate;
- effettuazione delle spese;
- attività contrattuale;
- amministrazione dei beni;
- adempimenti fiscali;
- tenuta della contabilità.
L’evoluzione normativa nonché la giurisprudenza contabile ha rinforzato la funzione di vigilanza rispetto a quella di collaborazione. La Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n.2/1992 della Corte dei conti ha precisato che la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile deve essere svolta dai revisori sull’intera gestione diretta ed indiretta dell’ente, ivi comprese le partecipazioni finanziarie sotto qualsiasi forma espresse. È una attività gestionale, sistematica, duratura e tipicamente ausiliaria che non sfocia in un atto tipico (relazione, parere, etc.), ma in una denuncia ad altro organo cui compete provvedere.
Di grande rilevanza assume la vigilanza sull'attività di acquisizione delle entrate, non sempre adeguatamente presidiata da parte dell'organo di revisione ed invece costantemente rimarcata da parte della Corte dei Conti, sia per la fase ordinaria, sia e soprattutto per la fase coattiva.