Vigilanza sui contratti di servizio affidati, nuovi compiti

L'art. 28 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 disciplina la vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituendo una delle norme più importanti del Testo Unico perché chiarisce che LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE LOCALE NON TERMINA CON L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, MA PROSEGUE PER TUTTA LA DURATA DELLA GESTIONE.

La norma prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione; la vigilanza è effettuata sulla base di un programma di controlli; Il gestore deve fornire all'ente affidante dati e informazioni sull'adempimento degli obblighi contrattuali.

La norma attribuisce espressamente agli enti affidanti una funzione di controllo permanente sul gestore. Le Autorità competenti mantengono le competenze attribuite dalle discipline speciali; il controllo dell'ente locale si aggiunge e non sostituisce quello delle Autorità indipendenti.

L'ente locale deve comunque verificare la qualità del servizio; il rispetto della Carta dei servizi; i livelli prestazionali sulla base del CONTRATTO DI SERVIZIO di cui art. 24 stessa norma; il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli, che significa che il controllo non può essere occasionale o improvvisato, ma deve essere effettuato in base a un vero e proprio sistema organizzato di monitoraggio, basato su un programma preventivamente definito.

È consigliabile che la Giunta approvi un piano annuale dei controlli contenente indicatori di qualità; verifiche economico-finanziarie; monitoraggio degli investimenti; verifiche sui reclami degli utenti; controlli sul rispetto del contratto di servizio.

Il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni; la vigilanza sarebbe impossibile senza un obbligo informativo a carico del gestore. La norma introduce un vero e proprio dovere di collaborazione; l'inadempimento informativo deve essere sanzionato contrattualmente.

Dal combinato disposto degli artt. 24, 28, 30 e 31 emerge che l'ente affidante deve costruire un vero e proprio sistema di governance del servizio pubblico locale fondato su quattro pilastri:

1,Contratto di servizio

2.Vigilanza continuativa

3.Verifica periodica

4.Trasparenza

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