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Vietato il ribasso dei costi di manodopera se non previsto o escluso dalla lex specialis

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 9084/2024 è tornato a pronunciarsi sulla possibilità o meno di ribassare i costi della manodopera.

La decisione oggetto di gravame aveva respinto il ricorso per l’annullamento della determinazione di un Comune recante l’aggiudicazione definitiva in favore di una S.r.l. in una gara di appalto per l''affidamento di un servizio.

L’appellante tra i motivi di gravame censurava il capo della sentenza impugnata che respingeva il motivo del ricorso di primo grado relativo alla “sottostima del costo del lavoro” nell’offerta presentata dalla società risultata poi aggiudicataria.

Il predetto motivo di appello è relativo sia alla violazione dell’art. 3 del Disciplinare (che vieta il ribasso dei costi della manodopera) sia alla legittimità dei ribassi, anche al di là di tale prescrizione, in assenza della giustificazione da parte dell’aggiudicataria dei costi del personale già alle proprie dipendenze. L’appellante, in particolare, deduceva che “La suddetta prescrizione è univoca né è stata impugnata da controparte con ricorso incidentale. La sua violazione è quindi palese e comportava pertanto l’esclusione del concorrente”.

Nell’accogliere il motivo di gravame il Consiglio di Stato ha evidenziato che “quand’anche il ribasso dei costi relativi alla manodopera fosse consentito dalle norme primarie, l’esplicita ed inequivoca previsione di segno contrario portata dalla – non impugnata - lex specialis non consentiva la presentazione di un’offerta riportante un simile ribasso” osservando che il parametro normativo invocato dalla ricorrente in primo grado per dedurre l’illegittimità e la non ammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria è pienamente valido ed efficace ed è “costituito anzitutto dal citato art. 3 del Disciplinare: rispetto al quale la sentenza gravata non risulta essersi pronunciata” e che “tale parametro è espressivo della volontà della stazione appaltante di connotare la specifica disciplina della gara nel senso di escludere dalla dinamica dei ribassi la componente relativa al costo della manodopera”.

Il Consiglio in riforma della sentenza impugnata ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della gara impugnato in primo grado, dichiarato l’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria “con subentro della ricorrente nel contratto stesso, ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 104/2010, previo svolgimento da parte dell’amministrazione di ogni opportuna verifica relativa al possesso dei prescritti requisiti” ritenendo che l’offerta dell’aggiudicataria andava esclusa in quanto non conforme alla lex specialis in punto ribasso dei costi della manodopera.