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Videosorveglianza urbana: tempestività consegna filmati – provvedimento del Garante.

In tema di sanzioni irrogate dal Garante della Privacy relativamente alla videosorveglianza urbana segnaliamo il provvedimento n. 33 del 24 gennaio 2024 della medesima Autorità.

La vicenda parte da un precedente provvedimento (n. 341 del 20 ottobre 2022) con cui il Garante sanzionava un comune per aver, tra le altre cose, negato a un interessato la possibilità di esercitare gratuitamente il diritto di accesso ad alcune immagini riprese da un sistema di videosorveglianza, richiedendo per l’accesso medesimo il pagamento di una cospicua somma pur di fronte ad una richiesta dell’interessato non eccessiva.

Con il medesimo provvedimento, l’Autorità ha ingiunto al Comune di fornire gratuitamente all’interessato entro trenta giorni copia delle immagini di videosorveglianza richieste fornendo, altresì, all’Autorità entro lo stesso termine un riscontro adeguatamente documentato in merito alle iniziative intraprese per l’attuazione di quanto ordinato o, in alternativa informando l’Autorità e l’interessato in merito all’eventuale sussistenza di motivi in fatto o in diritto ostativi alla possibilità di accogliere la richiesta motivando adeguatamente il riscontro.

Il Garante con il provvedimento n. 33 del 24 gennaio 2024 in commento ha accertato che il Comune “ha omesso di fornire all’Autorità, ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e 157 del Codice, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica (7 novembre 2022) del provvedimento n. 341 del data 20 ottobre 2022, ovvero entro il 7 dicembre 2022, un riscontro adeguatamente documentato in merito alle iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto ordinatogli o all’eventuale sussistenza di motivi in fatto o in diritto ostativi alla possibilità di accogliere la richiesta dell’interessato di ottenere copia dei propri dati personali o alla circostanza che lo stesso avesse già provveduto a fornire riscontro alla richiesta in questione” ed inoltre “soltanto a seguito di un’ulteriore richiesta d’informazioni dell’Autorità (v. nota del 16 dicembre 2022, prot. n. 0082383) il Comune ha fornito un primo insufficiente riscontro in data 16 gennaio 2023, per poi informare in maniera compiuta l’Autorità in merito alle azioni intraprese per conformarsi alle prescrizioni in questione in data 15 febbraio 2023, ovvero settanta giorni dopo il termine impartito dall’Autorità, avendo, pertanto, l’Ente agito in violazione dell’art. 157 del Codice (in connessione all’art. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento)” comminando al Comune, il quale aveva nel frattempo anche provveduto alla consegna dei filmati all’interessato, le sanzioni per l’illiceità del trattamento di dati personali per aver tardivamente fornito riscontro a una richiesta d’informazioni dell’Autorità e adempiuto alle prescrizioni impartitegli, in violazione degli artt. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento e 157 del Codice (in connessione all’art. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento.

In conclusione il Comune pur avendo provveduto a consegnare copia del filmato e a rispondere all'Autorità, il tutto tardivamente, è incappato nell'applicazione da parte del Garante di ulteriori e consistenti sanzioni amministrative pecuniarie proprio in ragione del ritardo accumulato, pertanto, sarà necessario per i comuni in primo luogo prestare la dovuta attenzione alle norme in materia di privacy e, nel caso di eventuali irregolarità, adempiere tempestivamente alla indicazioni impartite dal Garante onde evitare sanzioni “a cascata”.