Vice segretario e limiti di spesa di personale
La Corte Conti Lombardia, con delibera 243/2021, ha risposto ad una richiesta di parere di Comune volto a conoscere se “nell’ipotesi in cui le risorse a disposizione per assunzioni dell’Ente locale ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 siano esaurite e/o non sufficienti, […] il Comune possa derogare ai limiti di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557, 557 quater della L. 296/2006, al fine di poter richiedere l’utilizzo di una figura professionale di altra Amministrazione (in possesso del /ei requisiti per lo svolgimento dell’incarico ex art. 16 ter, commi 9 e 10, D.L. 162/2019, convertito in legge n. 8 del 28.02.2020) al di fuori dell’orario di servizio che codesta svolge presso la propria Amministrazione, assicurando in tal modo lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile, come quella della Segreteria comunale”.
La Corte dei Conti lombarda ritiene che l’art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019 richiamato dal comune istante, nel prevedere la possibilità, per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, di assicurare le funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL mediante attribuzioni delle funzioni di vicesegretario ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale (sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti previsti), non contempla alcuna deroga al limite di spesa indicato dal comma 557 quater dell’art. 1, D.L. 296/2006.
Analogamente, nessuna deroga è contemplata dagli artt. 97 e ss. del TUEL, recanti la disciplina dei segretari comunali e provinciali. In un simile contesto, ad avviso del Collegio, la spesa per assicurare la sede di segreteria, quand’anche sostenuta dal comune facendo ricorso alle facoltà di cui al già citato art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019, non può che essere ricondotta al limite indicato dall’art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006.