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Vice segretario reggente, aumenta il periodo massimo

Il DL 44/2023 in sede di conversione in legge, dopo la votazione alla Camera dei giorni scorsi prevede all’art. 3 comma 6-quater stende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale. A tal fine viene modificato l'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Come rileva il Servizio studio del Senato, tale disposizione ha introdotto una norma transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni attraverso il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali.

Si ricorda che il TUEL prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune, possa prevedere l’istituzione di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento (art. 97, comma 5 D.Lgs. 267/2000). Il DPR 465/1997 prevede inoltre che in caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto (art. 15, comma 3)

La disciplina transitoria può essere attivata nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione (fino al 1° marzo 2023). Il termine è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 176/2022 (art. 14-sexies) con la precisazione che i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

Nel testo originario del D.L. n. 162 si prevedeva che le funzioni attribuite al vicesegretario potessero essere svolte, al massimo per dodici mesi complessivi da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso. Tale termine è stato raddoppiato fino a ventiquattro mesi dall’art. 3- quater, co. 1, del decreto-legge n. 80/2021 e ora ulteriormente esteso a trentasei mesi dalla disposizione in esame.

I requisiti sono i seguenti:

-cittadinanza italiana;

-idoneità fisica all’impiego;

-godimento dei diritti politici;

-posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

-diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche.

Il funzionario incaricato è tenuto a partecipare a corsi di formazione di almeno 20 ore, anche attraverso modalità telematiche, secondo modalità stabilite dall’Albo nazionale.

Possono usufruirne i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni fino a 10.000 abitanti che hanno stipulato una convenzione per l'ufficio di segreteria (ai sensi dell’art. 10 del DPR 465/1997) e purché sia vacante la sede di segreteria sia singola sia convenzionata.

Si ricorda che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria (art. 10 del DPR 465/1997).

A sua volta il TUEL prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province (art. 98, comma 3)

Sempre il TUEL, più in generale, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni (art. 30, comma 1).

Inoltre, la nomina può essere fatta nel caso la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare (ai sensi dell'articolo 15, comma 4, DPR 465/1997) sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco anche con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

La procedura di assegnazione dell’incarico prevede quanto segue:

-richiesta del sindaco;

-autorizzazione del Ministero dell’interno;

-assenso dell’ente locale di appartenenza;

-consenso dell’interessato.

Entro i 90 giorni successivi, il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.

Le modalità applicative della disciplina introdotta dal D.L. 162/2019 sono state fornite dal Ministero dell’interno con la Circolare 9 aprile 2020.