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Vetustà dei residui, osservazioni Corte Conti

In materia di residui attivi e (peggio ancora passivi) vetusti, su cui da tempo rileviamo la necessità di intervento, segnaliamo specifico intervento, tra i tanti, Corte Conti Piemonte con delibera 68/2019.

La Sezione rileva che l’elevato ammontare dei residui risalenti alle pregresse gestioni oltre a testimoniare una non corretta ed attenta attività di riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui nel corso degli esercizi ha comportato anche il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 3 “Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 %, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 o di fondo di solidarietà all'art. 1 comma 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi tit. I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o solidarietà”.

La conservazione di residui attivi così risalenti desta perplessità in ordine al permanere dell’esigibilità di tali crediti e colora ancor più di incertezza il risultato di amministrazione.

L’improprio mantenimento di poste debitorie risalenti nel tempo, del pari di quanto avviene per i residui attivi vetusti, incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo effettivo.

Per tale motivo al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi e/o passivi risalenti nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre tempestivamente attivare un’idonea procedura di riaccertamento consistente in una ricognizione e verifica puntuali delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. La Sezione, pertanto, non può non richiamare l’attenzione sull’esigenza che la procedura ordinaria di riaccertamento divenga fisiologico strumento di rigorosa e sostanziale verifica del mantenimento in bilancio delle sole poste per le quali la riscossione/pagamento abbiano un ragionevole grado di certezza in considerazione del potenziale e pericoloso riflesso di una loro impropria conservazione sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell’ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, postulati dall’armonizzazione contabile.