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Versamento in F24 per l'imposta immobiliare sulla piattaforme marine

Con la risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020 si istituisce il codice per versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Il codice è il “3970” denominato “IMPi - Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”.

L'art. 38 prevede che, dall'anno 2020, è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall' articolo 2 del Codice della Navigazione.

L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille.

Il comma 4 dispone che i comuni cui spetta il gettito dell’imposta sulle piattaforme marine sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e sono altresì ivi stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione e di versamento, nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati.

Limitatamente all'anno 2020, il comma 5 stabilisce che il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando alcuni i dati, tra cui, nel campo "codice ente/codice comune", il codice "Z999".

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.