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Versamento del TEFA in F24 ed F24EP: pronti i codici tributo

Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), istituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) o Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva.

La disciplina del versamento del tributo è stata modificata dall’articolo 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale ha previsto che l'ammontare del tributo, riscosso unitamente al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, sia versato direttamente alla tesoreria della provincia o della città metropolitana.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riversamento del tributo attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24 o F24EP), nonché in caso di utilizzo del bollettino postale o di altri strumenti di pagamento.

Il Decreto ha previsto all'art. 2 c. 3 che:

- per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA (utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 37/E del 27 maggio 2013 e n. 42/E del 28 giugno 2013, ri-denominati con le risoluzioni n. 45/E e n. 47/E del 24 aprile 2014);

- per gli anni d’imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando nuovi codici tributo istituiti con risoluzione.

In attuazione del Decreto, la Risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 istituisce, per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), i seguenti codici tributo:

-“TEFA” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”;

-“TEFN” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi”;

-“TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni”.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando altresì alcuni dati già previsti per altri tributi locali, ed in particolare il “codice ente/codice comune” , in base al quale la Struttura di gestione effettuerà il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana.
Per la compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5)

La risoluzione rammenta che, per l’anno d’imposta 2020, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DM del 1° luglio 2020, a decorrere dalle ripartizioni del gettito del 1° giugno 2020 la Struttura di gestione effettua lo scorporo del TEFA dai singoli pagamenti (compresi eventuali interessi e sanzioni) e il successivo riversamento alle province e città metropolitane applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata da tali enti, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse.

Per i periodi precedenti, invece, rimane di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento della componente relativa al TEFA alle rispettive province e città metropolitane.