Verifiche a campione Corte Conti su cassa e fondo contenzioso
La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 186/2022, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno 2022, con deliberazione n. 27/2022/INPR ha avviato l’indagine sull'applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso, approvando la relazione con la quale sono stati definiti i caratteri del controllo di cui all’indagine in parola, in riferimento all’esercizio finanziario 2021, ed il questionario da somministrare agli enti selezionati.
Il questionario consta di due sezioni: nella prima si annoverano quesiti concernenti le verifiche di cassa e nella seconda sezione vi rientrano domande relative al fondo rischi da contenzioso. Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) è stato selezionato ai fini dell’indagine.
Dall’analisi delle risposte fornite dall’ente e dai verbali di cassa la Sezione:
- sotto il profilo della liquidità, accerta la mancata indicazione, nel verbale da parte dell’organo di revisione, della esistenza delle giacenze vincolate di cassa, nonostante l’ente ne abbia dichiarato la presenza, nonché delle eventuali movimentazioni (prelievi, ricostituzioni), anche in caso negativo, effettuate a tale titolo, rilevando inoltre, in merito alla presenza di alienazioni, la mancata destinazione alle finalità di cui all’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013 inserito dalla legge di conversione n. 98/2013 e pertanto, richiama l’organo di revisione ad una più attenta, corretta e completa stesura dei verbali di cassa dai quali emergano le vicende genetiche e funzionali afferenti la gestione della liquidità, all’uopo espressamente richieste dalla normativa dell’armonizzazione contabile (artt. 180, 195, 222 del Tuel);
- in merito all’individuazione del fondo rischi da contenzioso prende atto della dichiarata assenza, nonostante i contenziosi in essere, di accantonamenti al fondo rischi da contenzioso, oltra alla mancata adozione di una delibera di Giunta ricognitiva del contezioso in essere, rilevando la gravità della predetta condotta ai fini della corretta ricostruzione delle quote del risultato di amministrazione, ed in conseguenza di ciò, esorta a un puntuale adempimento degli obblighi in merito, rammentando, in via generale, la specifica responsabilità che grava sugli organi dell’ente e sull’organo di revisione, in termini di puntuale e analitica vigilanza sulle casistiche di contenzioso pendente, così come sulla corretta quantificazione degli accantonamenti relativi, ed infine, richiama specificamente l’organo di revisione alla verifica degli obblighi di accantonamento di cui è chiamato ad attestare la congruità, nonché, in ogni caso e anche a prescindere dalla eventuale assenza del fondo rischi, sulla esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione che esclude, per i motivi indicati in premessa, l’utilizzo della modalità di controllo a campione.