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Verifica sugli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche

La Corte dei conti Veneto, con deliberazione n. 97/2022 ha fornito un quadro d’insieme sull’importante tema della razionalizzazione delle società partecipate, che Delfino & Partners segue da numerosi anni nei propri Comuni convenzionati.

Il sistema delle partecipazioni pubbliche – rilevano i magistrati - rappresenta un nodo cruciale per la vita economica del Paese; tuttavia, le amministrazioni, in alcuni casi, hanno utilizzato tale strumento privatistico al fine di eludere i vincoli di finanza pubblica. Le gestioni condotte nell’inosservanza dei principi stabiliti dalla normativa di settore hanno generato rilevanti conseguenze finanziarie, con perdite economiche accumulate dagli organismi partecipati, che si sono riversate, pesantemente, sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti.

La verifica sugli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche costituisce, pertanto, un ambito rilevante dei controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti; al riguardo, va rilevato che il ruolo della magistratura contabile in tale settore, già disegnato dalle disposizioni della legge finanziaria 2008 (art. 3, co. 28, l. n. 244/2007) e confermato nella successiva normativa (art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014), ha trovato l’assetto definitivo nel d.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Nel dettaglio, il nuovo processo di razionalizzazione delle società partecipate, delineato nel succitato d.lgs. n. 175/2016, consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, disciplinate rispettivamente dagli artt. 24 e 20 del medesimo decreto, che costituiscono l’evoluzione della normativa recata dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014. Il piano di riassetto rappresenta l’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, previsto dalla legge di stabilità 2015.

L’art. 24 del TUSP, in particolare, pone a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall’art. 20 TUSP (i quali costituiscono i presupposti anche della razionalizzazione periodica). È stata poi stabilita la comunicazione dei risultati di tale ricognizione, nei tempi previsti, alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’economia e delle finanze), di cui all’art. 15 del medesimo Testo unico, per il tramite dell’applicativo “Partecipazioni – sezione revisione straordinaria”.

L’operazione di natura straordinaria ha costituito la base per la revisione periodica obbligatoria delle partecipazioni pubbliche, cui sono ora tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche. Anche i provvedimenti di revisione ordinaria, come i conseguenti piani, redatti annualmente (per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società) e corredati da una relazione tecnica, sono resi disponibili alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Lo scopo dei provvedimenti di revisione è quello di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette), in base ad una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico.

Per quanto concerne i tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del TUSP, la revisione periodica costituisce adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente; esso, per la prima volta, è stato realizzato nel 2018 (c.d. prima revisione periodica), in relazione alla situazione al 31 dicembre 2017; nel 2019 è stata effettuata la seconda revisione periodica, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018 e nel 2020 è stata effettuata la terza revisione periodica, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019, analizzata nel referto di cui delibera 97/2022 Corte Conti Veneto.

Va poi rilevato che il 25 maggio 2016 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Dall’esercizio 2015, dunque, le informazioni sono acquisite mediante l’applicativo Partecipazioni accessibile dal portale del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it), nel quale le varie Amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti territoriali, sono tenute ad effettuare le comunicazioni relative.

Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie ha adottato una serie di linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, corredate da un modello standard dell’atto di ricognizione e dei relativi esiti, da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti tenuti alla ricognizione, al fine di agevolarne il corretto adempimento delle disposizioni di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016. Esse trovano la loro ratio nel controllo degli equilibri di bilancio degli enti territoriali, effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del servizio sanitario nazionale, ossia considerando il “gruppo Ente territoriale” (art. 1, commi 3 e 4 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 e art. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Con delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha poi adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e dei relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

La medesima Sezione, in particolare, ha richiamato i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, circa l’obbligatorietà della ricognizione – da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie – e la necessità di motivazione, da parte degli enti, in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci.

Una conseguenza dell’entrata a regime della revisione ordinaria è stata rappresentata dalla convergenza, nell’unico applicativo “Partecipazioni” del Portale del Tesoro, di dati ed esiti della razionalizzazione periodica, con le informazioni richieste ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e degli enti. È stato introdotto, così, un forte elemento di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti, ai quali, diversamente dal passato, si chiede di comunicare in banca dati le informazioni relative al censimento annuale e alla revisione periodica in un’unica soluzione, con il vantaggio di inserire una sola volta i dati di comune interesse. Al riguardo, si evidenzia che la revisione periodica è incentrata sulle partecipazioni societarie, mentre il censimento annuale riguarda tutti gli organismi partecipati.

Deve osservarsi, infine, che il corpus normativo del d.lgs. n. 175/2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, segna un punto di equilibrio tra la salvaguardia dei principi di concorrenza – coerenti con la piena applicazione del diritto societario - e le deroghe alla disciplina codicistica, necessarie per evitare che l’esternalizzazione diventi un mezzo per eludere i vincoli di finanza pubblica o, più in generale, per aggirare i principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.