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Verifica dell'esistenza di agenti contabili di fatto

La Corte Conti Emili Romagna, con delibera n. 193/2023, si è soffermata sulla disciplina dell’agente contabile, di diritto e di fatto.

La Sezione ha rilevato che nell’Ente locale non è consentito ingerirsi nel maneggio di denaro senza una esplicita formalizzazione che tenga conto delle sottoindicate coordinate normative. In via generale, la nozione generale di “agente contabile” è infatti desumibile dall'articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili:

a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e diversarne le somme nella cassa dell’amministrazione stessa;

b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all’amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell’amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati;

c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;

d) gli impiegati dell’amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;

e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione.

Infatti, secondo ormai pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale fondata sul disposto dell'art. 103 della Costituzione, “è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro, proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni, debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione” (Corte cost., sentenza n. 114 del 1975), corollario dei suddetti principi contabili di chiarezza e comprensibilità.

Si è anche chiarito che “il significato dell’espressione ‘maneggio’ di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio (Sez. I, 5.5.1989, n. 167 ; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna, 9.10.1997, n. 1312)”.

In altri termini, “il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell’erario pubblico, sia che avvenga a seguito di legittima investitura, sia che avvenga in via di mero fatto, implica l’assunzione da parte di chi li svolge, della qualità di agente contabile (Corte dei conti, Sez. I, 6 marzo 2006, n. 68; 16 febbraio 1998, n. 28; Sez. II, 1 marzo 2006, n. 108; 3 febbraio 1999, n. 32; Sez. III, 9 novembre 2005, n. 682 ; Sez. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 373; 16 giugno 2003, n. 667; 2 dicembre 2002 n. 1943; Sez. Abruzzo, 30.5.2001, n. 98;Sez. Sardegna, 13.01.1987, n. 2)”.

Orbene detta garanzia “si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale”, dal momento che “a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere” (Corte cost., sentenza n.114 del 1975).

È noto, in proposito, che la funzione dei giudizi di conto consiste nell’accertamento in sede processuale da parte del giudice contabile della regolarità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili, ovvero da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici.

La verifica che l’Organo di revisione svolge in termini di cassa non può prescindere dalla indispensabile riconduzione di tali somme, laddove gestite da un agente contabile di fatto, diverso dall’economo, alla regola della resa del conto della gestione, così che in occasione della verifica anzidetta disciplina degli Enti locali, l’agente contabile deve in ogni caso dimostrare il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza (artt. 616 e 621 reg. dec. n. 827/1924).