Verifica della corretta contabilizzazione del FAL
La delibera Corte Conti Sezione Autonomie n. 8/2023 – linee guida in materia di rendiconto 2022 – rileva la necessità di monitorare la corretta applicazione, da parte degli enti locali, delle nuove modalità di contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL).
In particolare, è indagata la corretta applicazione, da parte degli enti locali delle previsioni di cui all’art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), attraverso l’aggiornamento dei vecchi quesiti, incentrati sui seguenti quattro profili:
1.ricostituzione del FAL in sede di rendiconto 2019 ed eventuale emersione del disavanzo da ripianare secondo le nuove modalità previste dall’art. 52, comma 1-bis (ripiano in quote costanti entro il termine massimo decennale);
2.nuove modalità di contabilizzazione del FAL, come previste dall’art. 52, comma 1-ter;
3.indicazione nella nota integrativa allegata al bilancio e nelle relazione sulla gestione allegata al rendiconto, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell’anticipazione;
4.accesso al Fondo istituito, nell’anno 2021, dall’art. 52, comma 1, nonché facoltà di rimodulazione del ripiano del disavanzo da FAL prevista dal successivo comma 1-quater.
Al riguardo va segnalata anche la disposizione di cui all’art. 1, co. 789, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) che modifica l’art. 255, comma 10, del TUEL, imputando alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto l’onere relativo al rimborso delle anticipazioni di liquidità. Tale disposizione si pone in linea con quanto previsto dal decreto Aiuti-bis (d.l. 9 agosto 2022, n. 115/2022, conv. dalla legge 142/2022) che all'articolo 16 ha introdotto, per gli enti in dissesto, l'obbligo di reiscrivere il Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) nel rendiconto 2022 e di utilizzarlo secondo le modalità previste dall'articolo 52 del d.l. n. 73/2021.