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Verifica del rispetto dei limiti spese di personale

In sede di rendiconto 2023 occorre attestare il rispetto dei limiti di spesa di personale.

Come bene evidenziato nella relazione dell’Organo di revisione – come da schema ODCEC – occorre verificare che la spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2023, e le relative assunzioni abbiano rispettato:

- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014;

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;

- l’art.1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dall’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016 e dall’art. 22 del D.L. 50/2017;

- l’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 (se ricorre);

- l’art. 1, comma 762, della Legge 208/2015 (se ricorre);

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- l’art.40 del d.lgs. 165/2001;

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del d.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento l’esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non devono superare il corrispondente importo impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

Nell’esercizio 2023, l’Ente ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Gli enti locali devono inoltre dimostrare il rispetto di quanto previsto dall’art. 31 bis DL 152/2021 in materia di assunzioni PNRR, a maggior ragione i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti se hanno ricevuto finanziamenti specifici.